23 Aprile 2007

Risarcimento del danno – Perdita o compromissione della sessualità – Danno esistenziale – Configurabilità

“In tema di risarcimento del danno esistenziale la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro o di pedofilia) costituisce di per sé un danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali e con una congrua stima dell’equivalente economico del debito di valore”.

La S.C. torna ad occuparsi della definizione di danno esistenziale, criticando la Corte d’Appello che non aveva risarcito autonomamente tale voce di danno ritenendola inclusa nel quantum previsto per il danno biologico._x000d_
In particolare, la Corte afferma l’impossibilità per il danno biologico, anche nella sua complessità e globalità, di assorbire tutte le eventuali lesioni ai diritti umani inviolabili._x000d_
Il caso concreto, oggetto della sentenza in epigrafe, si riferisce al diritto alla sessualità (già riconosciuto come diritto inviolabile della persona, Corte Cost. n. 561/1987) il quale viene distinto nelle sue due componenti: l’una puramente legata al danno alla salute del soggetto leso per la conseguita impotentia coeundi; l’altra afferente alla perdita o alla compressione – anche soltanto psichica – della sessualità del danneggiato. Mentre il primo profilo costituirebbe il danno biologico, il secondo costituirebbe di per sé danno esistenziale._x000d_
_x000d_
_x000d_