03 Settembre 2007

Sanzioni amministrative – Incidente stradale con lesioni personali – Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente – Termine per la sua emissione

“In caso di incidente stradale con lesioni colpose, il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, non può essere adottato a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari alla cui salvaguardia lo stesso è preordinato”

Con la sentenza in epigrafe le S.U. hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla individuazione del termine entro il quale il prefetto può adottare il provvedimento di sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 223, 2° co., cod. strada._x000d_
In base ad un primo orientamento, minoritario, in mancanza di un termine specifico, la sospensione sarebbe soggetta alla sola prescrizione ordinaria quinquennale, sul presupposto che il relativo provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare (in attesa dell’eventuale sentenza di condanna), riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria, come nel caso previsto dall’art. 218 cod. strada e sfuggirebbe, in quanto tale, al criterio dell’immediatezza dell’applicazione, tipico solo della funzione cautelare (Cass. Civ. 8 agosto 2003, n. 11967)._x000d_
Secondo l’orientamento prevalente, diversamente, la sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 223, 2° co., cod. strada, non deve essere adottata a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari, cui è preordinata (Cass. Civ., 24 agosto 2005, n. 17205; Cass. Civ., 2 novembre 2004, n. 21048; Cass. Civ. 27 aprile 2001, n. 6108)._x000d_
Le Sezioni Unite, aderendo a tale secondo orientamento, precisano che “se lo scopo della sospensione della patente è quello di impedire provvisoriamente di guidare ad un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumità, come desumibile da un grave incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di molti mesi dall’incidente, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato”._x000d_
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