Separazione/Divorzio – Modifica condizioni economiche – Ripetizione di somme erogate
In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la condictio indebiti ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la condictio indebiti, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione con effetto ex tunc "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica con effetto ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.
L’assegno di separazione e l’assegno di divorzio sono tra loro distinti, poiché il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva per l’attribuzione dell’assegno divorzile, che deve essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea propria della separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dagli obblighi di solidarietà post-coniugale, propri dell’assegno di divorzio
L’assegno divorzile ha titolo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del vincolo matrimoniale, mentre quello di mantenimento ha titolo nella separazione, sicché, salvo diversa statuizione, è dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status che l’assegno divorzile è dovuto, in presenza dei presupposti di legge.
La fattispecie in esame è riconducibile all’ipotesi indicata sub a) e pertanto opera la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, in ragione dell’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’ottenimento dell’assegno richiesto, non avendo la ricorrente neppure allegato alcuna delle evenienze che giustifichino l’esclusione dell’obbligo di restituzione.
Correttamente la Corte d’Appello ha, dunque, disposto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, una volta che ha riformato la decisione di primo grado, accertando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione.