10 Luglio 2008

Sinistri stradali – Risarcimento danni – Proponibilità della domanda

“Nel giudizio instaurato nella vigenza del D.Lgs. n. 209/05, non può essere opposta l’improponibilità della domanda per non aver rettamente messo in mora l’assicuratore, non avendo reiterate le richieste di risarcimento danni con i contenuti di estremo dettaglio previsti dall’art. 148 del D.lgs. n. 209/05 in quanto, in caso di successione di leggi nel tempo sono fatti sempre salvi i diritti, per l’acquisizione dei quali sono soddisfatti tutti i requisiti che la legge precedente richiedeva, con la conseguenza che, una volta rispettati i requisiti di forma e contenuto, nonché lo spatium deliberandi, in vigore al momento dell’invio della c.d. messa in mora, ex art 22 della L. n. 990/69, non assumono alcuna rilevanza, nel processo, i nuovi requisiti di forma e di contenuto della medesima messa in mora, nonché il nuovo spatium deliberandi (artt. 145 e 148 D.lgs n. 209/05), ancorché il processo sia iniziato nella vigenza della nuova normativa”.

Il giudice, nel ritenere proponibili le domande avanzate dagli attori, ha precisato che “in diritto, la regola dei diritti quesiti ritiene che per la validità di un atto o per l’efficacia di un fatto che sia alla base di un diritto (requisiti di forma, capacità e sostanza) ci si deve riferire alla legge vigente nel momento della formazione”. _x000d_
Il menzionato principio, a parere del decidente, può applicarsi anche alla proponibilità della domanda in quanto, la c.d. messa in mora (quale atto interruttivo della prescrizione) è un atto giuridico in senso stretto a carattere sostanziale. Ne consegue che una volta rispettati i requisiti di forma e contenuto, nonché lo spatium deliberandi in vigore al momento dell’invio della c.d. messa in mora, ex art. 22 della l. n. 990/69, non assumono alcuna rilevanza, nel processo, i nuovi requisiti di forma e di contenuto della medesima messa in mora, nonché il nuovo spatium deliberandi (artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/05) ancorché il processo sia iniziato nella vigenza della nuova normativa._x000d_
In tale ottica, pertanto, i danneggiati, avendo rispettato la normativa vigente al momento dell’invio e della ricezione da parte dell’impresa di assicurazione della c.d. messa in mora, hanno acquisito il diritto di poter validamente convenire in giudizio detta impresa, senza dover ulteriormente inviare ad essa una nuova richiesta di risarcimento nel rispetto della nuova normativa._x000d_