18 Novembre 2013

Sinistro stradale – CID errato – Esclusa valenza probatoria decisiva

“Ogni valutazione sulla portata confessoria del CID – la quale è oggetto di libera valutazione nei confronti del responsabile e dell’assicuratore – è preclusa dalla esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di istruttoria davanti al giudice di merito.”

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal presunto danneggiato, confermando la valutazione di incoerenza complessiva del quadro probatorio già effettuata in primo e secondo grado._x000d_
Segnatamente, la sentenza impugnata non riconosceva valenza probatoria decisiva alla constatazione amichevole del sinistro, in quanto, nella specie, tale documento non conteneva una descrizione dettagliata dell’incidente; lo scontro, infatti, secondo la ricostruzione contenuta nel CID, sarebbe avvenuto all’incrocio tra due strade che, invece, sono parallele l’una all’altra. Nè poteva pervenirsi ad una diversa conclusione in base alle deposizioni del teste indicato dall’interessato, che pure non era stato in grado di identificare il luogo preciso dei fatti, o per la mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale, trattandosi di comportamento omissivo da valutare alla luce della ricostruzione dei fatti nella loro complessità._x000d_
Il ricorrente, oltre a contestare il valore giuridico attribuito al CID ed alla deposizione testimoniale, lamenta che in ogni caso il giudice, anche ritenendo non dimostrata la responsabilità esclusiva del convenuto, avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c._x000d_
La Suprema Corte reputa corretta la valutazione delle prove liberamente effettuata in secondo grado, sulla quale si fonda la conclusione del radicale dubbio sull’esistenza in sè del sinistro, ed esclude che il giudice debba ritenersi vincolato alla sottoscrizione del CID errato ed alla mancata risposta all’interrogatorio formale del convenuto.