16 Settembre 2013

Sinistro stradale – Danno non patrimoniale – Categoria unitaria – Non risarcibilità del danno morale

“Il danno non patrimoniale è categoria unica connotata in senso descrittivo da singole voci risarcitorie che ne garantiscono l’integrale soddisfazione ma non devono condurre ad una inammissibile duplicazione di poste in cui il danno medesimo si sostanzia.”

La Suprema Corte ribadisce i consolidati principi espressi dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972), secondo cui non è accettabile la ricostruzione pluralistica del danno non patrimoniale._x000d_
All’opposto, il danno non patrimoniale è una categoria unitaria non suscettibile di divisione in sottocategorie autonome, cioè un danno rappresentato unitariamente dalla lesione degli interessi della persona aventi rilevanza non economica. Questa categoria unitaria comprende ogni forma di sofferenza cagionata da un comportamento illecito che leda interessi non aventi rilevanza esclusivamente economica. _x000d_
Ciò è molto chiaro nella deifinizione contenuta nel Codice delle Assicurazioni, che all’art. 138 definisce danno biologico “il danno da lesione dell’integrità psico-fisica che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali”._x000d_
Pertanto, alla luce della predetta definizione, è risarcibile la sofferenza causata dal peggioramento della qualità della vita, dal non potere più svolgere quelle attività realizzatrici della persona umana che precedentemente erano consentite al soggetto, come conseguenza della lesione del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost._x000d_
Per effetto di tale ricostruzione non trova più spazio la risarcibilità del cd. danno morale “puro” o sofferenza d’animo – che non trova materiale riscontro sul piano delle conseguenze dannose oggetto di onere della prova per ottenere il risarcimento – in origine risarcito solo in caso di commissione di reati per effetto del combinato disposto dell’art. 185 c.p. e dell’art. 2059 c.c._x000d_
Nel caso di specie, è stata, altresì, accolta la tesi che le spese vive sostenute a causa della lesione da parte dell’appellante possono essere ristorate solo nella componente relativa alle spese mediche direttamente dipendenti dall’incidente, non potendosi invece ristorare le spese sostenute per la consulenza medica in fase giudiziale, atteso che non sono conseguenza necessitata e diretta dell’infortunio ma piuttosto oggetto di libera scelta della parte.