29 Luglio 2013

Sinistro stradale mortale – Danno non patrimoniale – Familiari della vittima – Autonomi diritti al risarcimento del danno morale ed esistenziale

“In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell’immediatezza dell’illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana. Quindi, se l’illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all’età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, e ad ogni altra circostanza del caso concreto – che deve essere allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare – ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito.”

Nel caso di specie, viene cassata la sentenza impugnata, che in spregio ai superiori principi, quantifica a titolo di risarcimento una somma uguale per tutti i componenti del nucleo familiare – moglie e quattro figli, di cui uno appena diciottenne e tre in tenera età –, senza alcuna rappresentazione dell’incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare sul coniuge superstite, sia sotto l’aspetto dell’intensità del dolore emotivo, sia sotto l’aspetto della definitiva perdita dell’apporto dell’altro genitore nella cura e nella formazione morale e sociale dei figli, nè dell’incidenza di tali aspetti su questi ultimi, per tutta la vita che sarebbe rimasta al padre, secondo l’aspettativa media di essa se non fosse stata tragicamente stroncata._x000d_
In particolare, la liquidazione, necessariamente equitativa, deve essere circostanziata. Pertanto, se per ragioni di uniformità nazionale il giudice di merito adotta le Tabelle del Tribunale di Milano – i cui parametri devono essere attualizzati al momento della decisione – per l’individuazione della concreta somma attribuibile nel range fra il minimo ed il massimo, ovvero anche oltre tale limite se il vulnus familiare è di particolare gravità per alcuni dei superstiti, egli deve comunque esplicitare se e come ha considerato tutte le concrete circostanze per risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito da ciascuno. _x000d_
Ne deriva che deve escludersi ogni liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell’importo liquidabile a titolo di danno biologico del defunto, perchè tale criterio non rende evidente e controllabile l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla quantificazione, nè permette di stabilire se e come abbia tenuto conto di tutte le circostanze suindicate, così come è erronea una liquidazione uguale per tutti gli aventi diritto o globale, con successiva ripartizione interna tra costoro.