Sinistro stradale – Omicidio colposo – Mancato uso della cintura di sicurezza – Profili di colpa concorrente
“In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull’ammontare risarcitorio.”
L’art. 172 C.d.S. impone l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza, in primo luogo, al conducente dell’auto, prevedendo sanzioni amministrative._x000d_
Tale previsione, in una all’obbligo per le case costruttrici di auto di munirle di cinture di sicurezza omologate, manifesta la piena assunzione da parte del legislatore di un onere di tutela dell’incolumità e salute pubblica anche nello specifico settore, al pari di ogni altra prescrizione relativa alla circolazione stradale._x000d_
Da ciò deriva che se l’inottemperanza all’obbligo di far indossare la cintura di sicurezza ai passeggeri comporta la diretta responsabilità del conducente, non può escludersi che la violazione del medesimo obbligo relativo alla persona stessa del conducente possa rappresentare un contributo causale alla produzione dell’evento mortale, traducendosi, così, in un eventuale concorso colposo della vittima che deve essere necessariamente valutato e quantificato ai fini delle connesse determinazioni._x000d_
Sottolinea, in particolare, il Supremo Collegio che il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima non varrebbe comunque ad escludere la penale responsabilità dell’imputato, apparendo di tutta evidenza la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato (in relazione a tutti i profili di colpa, generica e specifica, contestati con riferimento alle norme della circolazione stradale) e l’evento, non potendo certo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso della cintura di sicurezza: “in tema di causalità, la condotta negligente o imprudente originata dall’altrui condotta colposa non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, non risultando abnorme né del tutto imprevedibile”.