Sinistro stradale – Tutela dell’affidamento del danneggiato – Difetto di prova del contratto di assicurazione – Carenza di legittimazione passiva della società assicurativa
“In ipotesi di sinistro stradale è tutelato l’affidamento del danneggiato ove risulti dimostrata l’apparenza del diritto relativo alla copertura assicurativa.”
Secondo costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 24089/2011; Cass. n. 25130/2010), il danneggiato da sinistro stradale, essendo terzo estraneo al contratto di assicurazione, può fornire la prova dell’esistenza e validità della polizza assicurativa anche a mezzo di prove testimoniali, presunzioni e valutazioni del contegno processuale, in quanto: “In forza del combinato disposto della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 (attuale del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 205, art. 127) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore, in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso”._x000d_
Occorre, tuttavia, considerare che detto principio trova applicazione solo ove risulti dimostrata l’apparenza del diritto._x000d_
Nel caso di specie, il decidente afferma la carenza di legittimazione passiva dell’assicurazione del veicolo investitore, in quanto rileva la mancanza della prova dell’apparenza del diritto nel periodo in cui si è verificato il sinistro e quindi la mancanza della prova della copertura assicurativa del responsabile civile, con la polizza emessa dalla società assicuratrice chiamata in giudizio._x000d_
In particolare, l’apparenza del diritto non poteva ritenersi esistente per il solo fatto che il procuratore del responsabile civile avesse comunicato al difensore di parte attrice che il mezzo investitore era assicurato con la società Fondiaria-Sai ed avesse indicando gli estremi della relativa polizza._x000d_
Siffatta circostanza non risulta idonea a realizzare l’apparenza del diritto, in quanto costituisce mera affermazione proveniente non dalla pretesa assicurata, bensì da un soggetto estraneo alla vicenda, il cui potere rappresentativo della assicurata non è possibile verificare, in considerazione della sua contumacia nel giudizio de quo.