02 Dicembre 2013

Sinistro stradale – Veicolo non identificato – Omessa denuncia all’Autorità – Esclusa valenza probatoria automatica ai fini della liquidazione del danno

“L’omessa denuncia all’autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto.”

Entrambe le evenienze, denuncia/omessa denuncia, vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza._x000d_
A nessuna delle due è consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), della l. 990/1969, se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata, salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto. _x000d_
Con ciò non si intende vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, né precludergli di attribuire determinante rilievo anche alla omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti, o alla mancata immediata indicazione di testi che abbiano assistito all’evento ed a tutto quanto possa apparire sintomatico dell’inveridicità dell’assunto attoreo._x000d_
Non è consentito, tuttavia, fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela, addirittura, come nel caso di specie, omettendo di escutere i testi indicati, quasi che la fattispecie sia aprioristicamente connotata da intenti fraudolenti._x000d_
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata cassata in quanto il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che l’omessa denuncia all’autorità fosse astrattamente sufficiente al fine di escludere la verificazione del fatto, senza indicare le motivazioni fondanti siffatta decisione negativa in ordine alla prova dell’accadimento del fatto.