16 Dicembre 2009

Supero del massimale – Litisconsorzio necessario – Art. 140, 3° co. , cod. ass. – Questione di legittimità costituzionale

“Visti gli artt. 134 della Costituzione della Repubblica Italiana e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, primo periodo, dell’art. 140 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in quanto istituisce “litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile” “nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate”, per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111, 2° co., della Costituzione della Repubblica Italiana”

Il Giudice, pronunciandosi in ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 140 Cod. Ass. avanzata dalla impresa di assicurazioni convenuta, rileva che “l’applicazione della norma richiamata imporrebbe a questo giudice di ordinare ex art. 102 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio rispetto a tutti i danneggiati non chiamati in causa già noti od ancora da individuare ed identificare ricorrendo una evidente ipotesi di illecito da circolazione stradale ad offensività multipla e non potendo, per l’effetto, il giudizio proseguire solo tra i soli soggetti inizialmente in lite”. _x000d_
Esaminata, poi, la specifica “rilevanza” della questione de qua nella fattispecie sub iudice e la “non manifesta infondatezza” della “questione di legittimità costituzionale del 4° co., primo periodo, dell’art. 140 del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, in quanto istituisce “litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile” “nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate”, per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111, 2° co. della Costituzione della Repubblica Italiana”, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e, contestualmente, la sospensione del procedimento in corso in attesa della decisione della Consulta._x000d_
Con particolare riferimento alla “non manifesta infondatezza” della questione di legittimità costituzionale, il G.I. ha testualmente riportato, condividendolo, quanto già affermato sul punto il Tribunale di Nola (sez. II, 15/11/2008), secondo cui “L’art. 140 cit. , introducendo una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati, si pone con evidenza l’obiettivo di assicurare il principio della par condicio degli stessi nel soddisfacimento delle loro ragioni su di un massimale eventualmente incapiente. Infatti esso, recependo l’analoga regola già dettata in precedenza dall’art. 27 L. 990/1969, prevede al primo comma che “qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate”. Onde in tali casi il massimale andrebbe ripartito contestualmente tra tutti gli aventi diritto , in proporzione dei relativi crediti. Sennonchè, lo strumento processuale volto a garantire tale corretta distribuzione viene per la prima volta individuato dal legislatore, all’ultimo comma della disposizione cit., nel litisconsorzio necessario imposto agli stessi danneggiati ex art. 102 c.p.c. in un unico giudizio risarcitorio. _x000d_
Ma da tale opzione normativa deriva da subito un rilevante corollario. Avendo il legislatore valorizzato in modo pregnante la sua finalità di assicurare in un’unica sede giudiziale la corretta distribuzione del massimale tra i vari danneggiati, mediante il nuovo litisconsorzio ex art. 102 c.p.c. si è finito sostanzialmente per imporre a ciascun danneggiato di far valere le rispettive poste di danno necessariamente nell’unico processo – appunto a litisconsorzio necessario – previamente promosso dal più solerte di essi. Infatti, secondo l’art. 102 c.p.c. “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo”. _x000d_
Sicchè, si è obbligato ciascun danneggiato ad “agire” contestualmente in un’unica causa. Peraltro, il predetto vincolo di “azione contemporanea” si raccorda perfettamente con lo scopo della norma. Se infatti – come detto – quest’ultimo consiste nella giusta ripartizione del massimale, esso non poteva che postulare in termini logicamente necessari che fossero conoscibili da parte del Giudice tutti gli importi (risarcitori) in ragione dei quali operare la predetta ripartizione, dovendosi avere ben presente sulla base di quali valori procedere alla “proporzionale riduzione fino a concorrenza delle somme assicurate” dei singoli crediti. _x000d_
Laddove, solo delibando in ordine all’entità di tutti i risarcimenti, il Giudice è messo nelle condizioni di poter distribuire correttamente il massimale tra i creditori. Peraltro, ad opinare diversamente, cioè a ritenere che il singolo co-danneggiato evocato in giudizio dall’attore, ab origine o previo ordine ex art. 102 c.p.c., non debba avanzare anch’egli la sua pretesa risarcitoria in quella stessa sede, non solo si arriverebbe a contraddire la disciplina letterale (…devono agire…) e la struttura tipica del litisconsorzio necessario (il quale regredirebbe ad una sorta di anomala litisdenuntiatio) , ma si frustrerebbe frontalmente la stessa ratio della chiamata del terzo creditore, impedendosi al Giudice di conoscere le pretese di tutti ed operare la distribuzione del massimale che ne consegue. _x000d_
Tanto acclarato, la scelta normativa in esame, pone a questo Giudicante i dubbi di incostituzionalità che si vanno ad esporre._x000d_
– Violazione dell’art. 76 Cost. per mancata copertura della legge delega: _x000d_
Il Codice delle Assicurazioni private è, come noto, normativa di rango primario delegata, essendo stata emessa nelle forme di un Decreto Legislativo adottato sulla base dell’art. 4 L. n. 229/2003. Con quest’ultima legge , infatti, il Governo era stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per “il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni” e ciò “nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi”. Si dubita, allora, che la nuova ipotesi di litisconsorzio introdotta dall’art.140 cod. ass. trovi un effettivo aggancio in qualcuno dei principi e/o criteri direttivi dettati dal legislatore delegante. La norma in esame integra una disposizione squisitamente processuale, introdotta dal legislatore per mere ragioni di opportunità (salvo quanto si osserverà in seguito). Infatti, il litisconsorzio ex art. 102 c.p.c. è stato imposto con riguardo ad azioni risarcitorie che sarebbero state tranquillamente suscettibili di essere decise separatamente , siccome distinte per petitum (varie poste di danno), causae petendi (diversi diritti violati) e soggetti (diversi danneggiati). Dunque, non vi era alcuna ragione di natura sostanziale che prescrivesse una necessaria trattazione congiunta delle liti in questione , nemmeno sotto il profilo della mera partecipazione contestuale di tutti i danneggiati nel medesimo giudizio. Ed allora, è proprio tale innovativa opzione legislativa che sembra non attenere né apparire congruente ad alcuna delle finalità di cui all’art. 4 L. 229/2003. … Tale litisconsorzio appare invece una opzione normativa inaspettata ed assolutamente slegata dal sistema. Esso era assolutamente sconosciuto nella legislazione anteriore (L.990/69) nonché negli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema nei casi di pluralità di danneggiati. (…)_x000d_
– Violazione dell’art. 76 Cost. per incidenza sui criteri di competenza:_x000d_
Il tale meccanismo in esame, ancora, si presta ad eludere criteri di competenza per valore previsti dalla legge processuale ordinaria. Infatti, ciascun danneggiato per importi rientranti nei limiti della competenza del G.d.P. si vedrebbe nella possibilità di avanzare davanti al Tribunale la sua pretesa – nonostante l’art. 7 comma 2 c.p.c. – per il solo fatto che ivi sia stato chiamato in causa da parte di altro danneggiato, il quale, dal canto suo, ha correttamente adito l’Ufficio Giudiziario di competenza superiore per il suo più considerevole danno. _x000d_
Sicchè, in tal modo si sottrarrebbero alla cognizione del G.d.P. tutte le domande risarcitorie, rientranti nell’ambito di competenza del Giudice onorario , occasionate da sinistri con pluralità di danneggiati, domande che – si ribadisce – diventerebbero suscettibili di essere proposte dinanzi al Tribunale quando almeno uno dei creditori abbia già rimesso alla cognizione di quest’ultimo Ufficio il suo diritto risarcitorio._x000d_
Si dubita, allora, che una tale disciplina, nella misura in cui consente di eludere al rispetto delle norme processuali sulla competenza, goda di idonea copertura da parte della legge delega, la quale, a quanto sembra, non dovrebbe avere in alcun modo inciso sui criteri di distribuzione degli affari tra i diversi Uffici Giudiziari. _x000d_
– Violazione art. 3 – Principio ragionevolezza:_x000d_
(…) la scelta di imporre sempre e comunque un litisconsorzio necessario in tutti i “giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate” potrebbe apparire intrinsecamente irragionevole anche sotto il profilo dell’art. 3 Cost.. _x000d_
Qui giova rilevare preliminarmente come il legislatore non abbia previsto alcuna deroga alla generalità dell’imposizione. In pratica, in tutti i casi di sinistri stradali in cui vi siano pluralità di danneggiati opera l’obbligo del litisconsorzio. _x000d_
Sennonchè , è proprio tale profilo che lascia ulteriormente perplessi. _x000d_
Infatti, si è già detto come lo strumento della partecipazione congiunta al giudizio da parte di tutti i titolari di azione diretta sia stato raccordato alla preminente finalità di consentire la corretta distribuzione del massimale quando “il risarcimento dovuto superi le somme assicurate”. Onde sfuggono le ragioni per le quali il legislatore abbia posto una regola così radicale – come quella del litisconsorzio necessario – anche nei casi in cui il pericolo del superamento del massimale non emerga in radice (somme controverse contenute) e/o la compagnia assicurativa non sollevi in alcun modo la questione. La norma , perciò, potrebbe porsi in rapporto di tensione con l’art. 3 Cost. nella misura in cui grava di identici oneri processuali (litisconsorzio) la parte attrice o ricorrente , sia nei casi in cui davvero si profili un pericolo di superamento del massimale , sia nei casi in cui tale pericolo non sussista ab origine né sia stato in qualche modo allegato o eccepito da una parte in causa. (…)_x000d_
– Violazione art. 111 – Ragionevole durata del processo:_x000d_
Lo strumento del litisconsozio necessario , infine, sembra contrastare con le ragioni di una rapida e sollecita definizione del giudizio risarcitorio, venendo ad essere intaccato il valore dell’art. 111 Cost.. _x000d_
Invero, stante di disposto della norma, ciascun cittadino, una volta subito un danno da sinistro stradale, dovrebbe quanto meno ricercare eventuali altri danneggiati, al fine di evocarli nel giudizio che egli intenderebbe proporre, al fine di rispettare il disposto dell’art. 140 cit.. _x000d_
Ma una volta che non si rinvengano altri danneggiati e si sia agito senza estendere la domanda a tali terzi, nulla impedisce che questi vengano alla luce solo dopo la sentenza di primo grado o di appello della causa proposta, ben potendo emergere solo tardivamente che vi erano ulteriori soggetti lesi nel medesimo incidente. _x000d_
Per cui, quand’anche questi terzi fossero stati in buona fede pretermessi, la causa, magari già decisa in più gradi di giudizio, dovrebbe essere rimessa in prime cure, ex art. 354 comma 1 c.p.c. , per vizio del contraddittorio pur tardivamente scoperto._x000d_
Laddove è noto che allorquando si verifichi una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata ne’ dal giudice di primo grado, ne’ da quello di appello, resta viziato l’intero procedimento e si impone, anche in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10034 del 25/05/2004). _x000d_
Orbene, è evidente che tali evenienze, tutt’altro che remote, frustrerebbero in modo inaccettabile le esigenze di ragionevole durata del processo, esponendo costantemente quest’ultimo a rischi di regressione continui. (…)”.