15 Aprile 2021

Il terzo non può eccepire l’irritualità della chiamata in causa

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 1 aprile 2021, n. 9132 (rel. F. Fiecconi)
Il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepirne l'irritualità per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio. Del resto, il rigore dell'art 269 cod. proc. civ. - nella parte in cui esso dispone che la chiamata in cauta del terzo avvenga mediante citazione a comparire nella prima udienza o in altra udienza all'uopo disposta dal giudice - non può portare alla disapplicazione del precedente articolo 268, il quale ammette l'intervento volontario del terze finché la causa non sia rimessa dall'istruttore al collegio; difatti nulla vieta ci e il terzo, il quale sia stato chiamato in causa tardivamente, possa validamente accettare il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la causa si trova, in tal caso la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve considerarsi rituale sotto il profilo dell'intervento volontario». Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/3/1977; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 18/10/1978).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in base al disposto dell’art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l’onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata, che l’istanza di differimento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 10579 del 7/5/2013).Tuttavia, la decadenza così verificatasi deve essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d’ufficio dal giudice in detta udienza» (Cass., n. 10579 del 2013, cit.).

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