Tombino difettoso – Insidia – Ripartizione onere della prova
“In relazione alla vicenda di un pedone caduto a causa di un tombino difettoso, l’Ente pubblico (il Comune) preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l’onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l’evento ed il comportamento colposamente omissivo dell’ente”.
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ha chiarito quale sia il criterio di ripartizione dell’onere probatorio da applicare nel caso di insidia stradale costituita da un tombino mal posizionato: sulla parte danneggiata grava l’onere di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito (ex art. 2043 c.c.), il nesso di causalità, il danno ingiusto e l’imputabilità soggettiva; sull’Ente tenuto a vigilare sulla sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi incombe, invece, l’onere di “dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l’evento ed il comportamento colposamente omissivo dell’ente”._x000d_
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