Transazione: effetti equiparabili a sentenza passata in giudicato – Infrazionabilità della domanda
La transazione produce effetti equiparabili a quelli di una sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che essa copre non solo quanto espressamente dedotto, ma anche tutto ciò che era deducibile in sede di definizione dell’accordo. Sicché, in mancanza di specifiche limitazioni, l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti si estende a tutti i diritti scaturenti dal rapporto o dal fatto controverso.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che il negozio transattivo debba essere identificato non in relazione alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, non essendo necessaria una precisa specificazione delle pretese contrapposte, ma in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni. Infatti, la transazione, essendo uno strumento negoziale di prevenzione di una lite, è destinata a coprire sia il dedotto che il deducibile, analogamente alla sentenza (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23482 del 09/10/2017).
Nel caso di specie, la definizione transattiva del giudizio instaurato in primo grado per il risarcimento dei danni materiali al veicolo si estende necessariamente a tutti i diritti derivanti dal rapporto sottostante, ossia all’intera pretesa risarcitoria maturata a seguito del sinistro stradale occorso (in assenza di allegazione e prova circa una espressa e puntuale limitazione del suo ambito applicativo). In particolare, anche i danni alla persona, che risultavano certamente deducibili al momento della stipulazione della transazione, devono ritenersi ricompresi nell’efficacia preclusiva dell’accordo, non essendo stata prevista alcuna esclusione o riserva in tal senso.
Pertanto, la previa definizione, con efficacia di giudicato, dell’accertamento relativo al medesimo fatto illecito in un precedente giudizio (nel caso di specie davanti il Giudice di pace), determina l’inammissibilità di un nuovo e distinto accertamento delle ulteriori conseguenze dannose.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente, richiamando la pronuncia delle SSUU n. 12310/2025, ha precisato che in tema di abusivo frazionamento in relazione alle domande di risarcimento dei danni derivanti da illecito extracontrattuale l’esigenza principale è quella di evitare che si formino giudicati contrastanti e ciò “presuppone che l’accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in un unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2359/2026).
Orbene, l’aver la giurisprudenza di legittimità circoscritto l’eccezione al divieto di frazionabilità della pretesa risarcitoria esclusivamente agli “aggravamenti” o ad altre “sopravvenienze”, conduce, nel caso di specie, alla conclusione che la mera necessità di attendere la stabilizzazione dei postumi permanenti invalidanti delle lesioni personali non costituisce eccezione al divieto di frazionamento. Infatti, la stabilizzazione dei postumi non è riconducibile né alla nozione di aggravamento, né a quella di mutamento sopravvenuto della situazione originariamente delineatasi, trattandosi di un momento fisiologico dell’evoluzione della lesione e non di un fatto nuovo idoneo a incidere sull’assetto oggettivo della pretesa risarcitoria già azionabile secondo un giudizio ex ante.
Ne discende che l’attesa del consolidamento dei postumi non legittima la proposizione di una separata domanda di risarcimento, dovendo il danneggiato, in assenza di successivi aggravamenti o di sopravvenienze oggettivamente apprezzabili, far valere in un unico giudizio tutte le conseguenze dannose derivanti dal medesimo fatto illecito.
Nel caso di specie, poiché l’appellante non ha fornito alcuna prova di aggravamenti o sopravvenienze tali da determinare una situazione di effettiva incertezza, né da legittimare la proposizione di un’azione giudiziale autonoma e separata rispetto a quella già intrapresa, la domanda risarcitoria doveva essere formulata unitariamente, non sussistendo i presupposti per derogare al divieto di frazionamento.