Trasporto contra legem – Esclusa l’operatività della polizza assicurativa
“Il trasportato può promuovere azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo solamente se il terzo era trasportato in una parte del veicolo strutturalmente adibita al trasporto del passeggero.”
Nel caso di specie, trattandosi di trasporto contro legem su un ciclomotore non abilitato al trasporto, il decidente ha accolto l’eccezione della compagnia assicurativa circa la non operatività della polizza assicurativa e rigettato le domande di risarcimento formulate dagli attori nei confronti della società assicuratrice._x000d_
In particolare, ha trovato applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la normativa di cui agli articoli 1 e 4 della l. n. 990/1969 (nel testo modificato dalla d.l. n. 857/1976 – conv. in l. n. 39/1977 – ma anteriormente alla modifica realizzata dall’art. 27 l. n. 142/1992) rende operante l’assicurazione obbligatoria per la r.c.a. in favore dei terzi trasportati su autoveicoli adibiti al trasporto di cose nei soli casi di terzo trasportato in una parte del veicolo che sia comunque “strutturalmente” adibita al trasporto dei passeggeri, con la conseguenza che risulta inoperativa la copertura in questione nella diversa ipotesi di terzo trasportato in una parte di un veicolo non adibita al trasporto di persone._x000d_
“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal d.l. n. 857/1976 (conv. dalla l. n. 39/1977) al comma 2 dell’art. 1, l. n. 990/1969, ha introdotto, in base ad una interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 c.c., la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla l. n. 142/1992. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri” (Cass. Civ., sez. III, n. 24531/2009; Cass. Civ., S.U., 6316/2009)._x000d_
Analogamente, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “Nel caso in cui la polizza stipulata dal proprietario del ciclomotore non preveda copertura per il rischio di danni ai terzi trasportati e sia del tutto pacifico che per detto ciclomotore vigesse il divieto di trasporto di persone oltre al conducente, ne deriva che non solo il rischio per i danni a terzi trasportati non risulta contrattualmente previsto, ma l’esistenza di un divieto direttamente posto dalla legge in ordine al trasporto di terzi su ciclomotori come quello in esame impedisce di ritenere che i danni riportati da soggetti che, in violazione di tale divieto, abbiano scientemente scelto di essere trasportati sul mezzo, possano essere ricompresi tra quelli risarcibili in forza della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile” (Corte d’Appello di Milano, n. 1615/2008; Trib. Catania, n. 3322/2005).