06 Maggio 2013

Trasporto contra legem – Escluso il risarcimento al terzo trasportato – Violazione di legge – Apporto colposo del danneggiato – Art. 1227 c.c.

“L’obbligo di assicurazione per i ciclomotori è previsto solo per terzi passanti e non anche per i trasportati. Ne consegue che non essendovi un obbligo di legge di assicurazione del terzo contra legem trasportato, nessun diritto al risarcimento può essere da costui vantato nei confronti dell’assicuratore del conducente del ciclomotore.”

Il decidente, facendo applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1227 c.c., esclude la risarcibilità dei danni derivati al terzo trasportato contra legem, che viaggiava a bordo di un ciclomotore non abilitato al trasporto di un passeggero oltre al conducente._x000d_
In particolare, trova applicazione il principio per cui il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del comportamento della vittima, atteso che il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell’autore della causa concorrente, sia per il principio che il risarcimento va proporzionato all’entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l’esigenza di evitare un indebito arricchimento._x000d_
La decisione si fonda sulla circostanza, assai nota, che circolare in due sul ciclomotore rende il veicolo innegabilmente più instabile nella marcia e, a maggior ragione, nelle eventuali manovre di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento contro un altro mezzo._x000d_
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, rilevando che il trasporto su ciclomotore di altro passeggero comporta necessariamente una maggiore instabilità del veicolo, sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all’eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro veicolo (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 22662/2008; Cass. Civ., sez. III, 22/05/2006, n. 11947)._x000d_
In siffatte ipotesi di trasporto, effettuato in violazione del disposto dell’art. 170 C.d.S., il comportamento del passeggero costituisce la causa esclusiva o quantomeno prevalente del sinistro, giustificando una decurtazione risarcitoria, ai sensi dell’art. 1227 c.c._x000d_
Più in particolare, laddove si verifichi uno scontro con un altro mezzo proveniente dall’opposto senso di marcia, la presenza del soggetto trasportato può determinare uno squilibrio del normale assetto del motoveicolo; ciò può non consentire al conducente dello stesso di effettuare una corretta manovra di spostamento sulla sua destra al fine di evitare l’impatto a seguito del quale il passeggero subisca lesioni._x000d_
Nelle suddette ipotesi, dunque, viene in rilievo l’apporto colposo del danneggiato, creditore nella causazione del sinistro, configurandosi un’applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c._x000d_
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Nell’ipotesi di incidente stradale, il comportamento di chi sia consapevolmente salito a bordo di un ciclomotore, abilitato al trasporto del solo guidatore, concorre causalmente al verificarsi della collisione, in considerazione della pericolosità della circolazione del mezzo, e configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa, con accettazione dei relativi rischi; ne consegue la proporzionale riduzione del risarcimento del danno” (Cass. Civ., sez. III, 22/05/2006, n. 11947)._x000d_
E ancora: “Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell’art. 170 C.d.S.), sia ricollegabile all’azione od omissione non solo del trasporto, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti convergono autonomamente nella produzione dell’evento)” (Cass. Civ., sez. III, 22/05/2006, n. 11947)._x000d_
Deve, altresì, rilevarsi che, in termini di efficienza causale della condotta del trasportato contra legem, è ad esso imputabile totalmente e senza possibilità di deroga la causazione dei danni che lamenta, in virtù della violazione di legge da lui commessa. In tal modo, violando la legge, proprio il trasportato ha posto in essere la condicio sine qua non senza la quale egli non avrebbe subito alcun danno._x000d_
Ed invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il secondo comma dell’art. 1227 c.c., prevedendo che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (in questo caso i danni evitabili sono tutti i danni subiti), postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell’evento dannoso e che il creditore, se non fosse rimasto inerte, avrebbe potuto eliminare (come nel caso di specie) o attenuare le conseguenze patrimoniali._x000d_
Dunque non si può dubitare che ove il danneggiato non fosse salito a bordo del ciclomotore, contravvenendo ad un preciso divieto di legge, non avrebbe riportato quei danni che, invece, a causa della sua condotta colposa ha subito._x000d_
Si consideri, infatti, che non è possibile rinvenire nell’ordimento alcun obbligo di legge di assicurazione del terzo trasportato contra legem, da cui derivi il diritto al risarcimento dei danni subiti da quest’ultimo in caso di incidente._x000d_
Né può giungersi a conclusioni diverse richiamando il capoverso dell’art. 1 della legge n. 990/1969, che parla genericamente di trasportati (non specificando se tra questi vadano ricompresi solo i soggetti legittimamente trasportati ovvero qualsiasi soggetto trasportato anche in violazione di specifica norma di legge che lo proibisca), ovvero dell’art. 4 della stessa legge, che non considera terzo (e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge) il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.