Usura soggettiva e piano di ammortamento
“L’ammortamento alla francese si fonda su un sistema matematico di formazione delle rate che risulta predisposto in modo tale che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, con la conseguenza che dovrà escludersi che nella scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi siano calcolati su altri interessi, con esclusione, quindi, di alcuna violazione del divieto anatocistico". "La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata generica e riferibile semplicemente alla finalità del mutuo, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, che segue le regole del mercato". "L’usuraritetà del tasso non può essere valutata in ragione della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, dal momento che, di norma, l’interesse moratorio laddove applicato, ossia in caso di inadempimento del debitore, si sostituisce all’interesse corrispettivo e mai si somma”
La decisione in esame si segnala per la chiarezza con la quale individua i confini di operatività dell’usura soggettiva, escludendone la ricorrenza nel caso in cui lo stato di difficoltà economica del soggetto passivo consista nella necessità di acquisto della casa di abitazione. Trattasi, infatti, di circostanza concretante la stessa finalità del mutuo e non idonea a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento in capo alla banca.
Maggiore spazio argomentativo è dato alla possibile illiceità del piano di ammortamento contrattualmente pattuito. Il modello applicato è quello “alla francese”, in forza del quale le rate sono predisposte in modo che l’ammontare degli interessi, in ciascuna rata, non sia calcolata sull’intero importo mutuato ma esclusivamente sulla singola quota di capitale, in misura via via decrescente, per effetto del pagamento delle rate precedenti. La scomposizione in rate del capitale da restituire con l’applicazione dei relativi interessi impedisce l’effetto anatocistico, dal momento che gli interessi non sono calcolati su altri interessi ma unicamente sulla quota di capitale. Ne discende la piena liceità del meccanismo contrattuale di ammortamento sopra descritto. In senso contrario è stato però rilevato in giurisprudenza che “Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento viene applicato, in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ‘ammortamemento alla francese’: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e già non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all’art. 821, comma 3). […] Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto” (Tribunale di Bari, sentenza 29 ottobre 2008). Ultimo aspetto preso in considerazione dalla decisione in commento è rappresentato dall’individuazione dell’oggetto di valutazione nell’ambito del giudizio di usurarietà. Parte attrice adduceva l’usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, cumulando quelli corrispettivi a quelli moratori. Il Tribunale ha escluso l’usurarietà in ragione del fatto che i detti interessi non possono essere cumulati tra loro in quanto gli uni sostituiscono gli altri. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti soltanto in caso di inadempienza del debitore e in tale eventualità gli interessi corrispettivi non saranno più dovuti; ne segue l’impossibilità di cumularli al fine di stabilire il superamento o meno del tasso soglia.