02 Gennaio 2007

Verbale di contestazione per violazione C.d.S. – Notifica effettuata da società privata concessionaria di servizi postali – Inesistenza

“Allorché l’amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione delle norme del codice della strada si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, la stessa è tenuta a osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Dal complesso di tale disciplina si desume, con certezza, che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati, come pure previsto per taluni servizi postali dall’art. 29 del codice postale e dagli artt. da 121 a 149 del relativo regolamento di attuazione. _x000d_
Deriva da quanto precede, pertanto, che la notificazione degli estremi della violazione affidata, dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore, all’agenzia privata concessionaria ed eseguita dai dipendenti della stessa si deve considerare inesistente e, quindi, come all’omessa notificazione a essa consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione (a norma dell’art. 14 della l. 689 del 1981)”._x000d_

Nella sentenza in epigrafe la S.C. precisa che le complesse formalità previste dalla legge 890/92, finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito in ogni caso del procedimento di notificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli “agenti” e “impiegati” addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei “servizi postali” di “accettazione” e “recapito” “per espresso” di corrispondenza che il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione secondo la previsione del citato articolo 29 del Dpr 156/73 ad agenzie private alle quali gli articoli 129 e 138 del relativo regolamento attribuiscono le denominazioni rispettivamente di “Agenzia privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in loco” e “Agenzia per il recapito degli espressi postali”. Con la conseguenza necessitata che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria a norma dell’articolo 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia (“suoi fattorini”, così definiti dall’articolo 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto della estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 14 legge 689/81._x000d_