Randagismo – Oneri probatori a carico del danneggiato
Per affermare la responsabilità in caso di danni provocati da animale randagio, non è sufficiente individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi, occorrendo, piuttosto, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
(Nel caso di specie, la domanda attorea viene rigettata in ragione dell'omessa specifica allegazione e prova, di cui l'istante era onerata in base alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., della condotta obbligatoria concretamente esigibile dall'Ente comunale e specificamente omessa, oltre che della riconducibilità del sinistro al mancato adempimento della detta condotta doverosa.)