In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo
aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve
rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del
danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la
vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da
intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce
dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del
recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla
legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la
sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente
protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di
entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di
prova normativamente previsti (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 901 del
17/01/2018). Conseguentemente, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamicorelazionale",
atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle
attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla
perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo
di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché
non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del
grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza
interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di
sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata
l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi
dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).