Sulla litispendenza internazionale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 21 agosto 2018, n. 20841 (rel. M. Rossetti)

(a) Non può essere dichiarata dal giudice italiano la litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 Reg. 44/01 (nella specie applicabile ratione temporis), quando il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al giudice straniero si sia concluso, prima che il giudice italiano emetta la propria decisione.
(b) La cessazione della litispendenza internazionale in corso di causa impone al giudice italiano l'obbligo di attenersi alla sentenza straniera, per le questioni da quella già decise, e che dovessero venire in rilievo nella causa dinanzi a lui proposta.
(c) Non vi è identità di cause tra la domanda proposta dinanzi al giudice straniero, e vòlta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, e quella proposta dinanzi al giudice italiano, e vòlta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito.

Il danno esistenziale è compreso nel danno biologico

Cass. Civ., sez. III, sentenza 19 luglio 2018, n. 19151 (rel. F. Fiecconi)

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 901 del 17/01/2018). Conseguentemente, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamicorelazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).

Danni da nascita indesiderata: oneri probatori

Cass. Civ., sez. III, sentenza 19 luglio 2018, n. 19151 (rel. F. Fiecconi)

In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale; quest'onere può essere assolto tramite praesumptio hominis, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale (v. SU Cass. 25767/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24220 del 27/11/2015 ).
(Nel caso di specie, la volontà abortiva era desumibile dalle insistenti richieste della gestante, all'epoca trentaseienne, di effettuare una diagnosi prenatale, rifiutate dal medico curante a causa del c.d. cerchiaggio praticato come terapia antiabortiva, e dalle statistiche sul ricorso a interruzione in caso di feti malformati che mostrano un'alta percentuale di richieste di interruzione della gravidanza in caso di preventiva conoscenza di malformazioni del tipo sindrome di Down.)

Micropermanenti: non è indispensabile l’accertamento clinico strumentale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 11 settembre 2018, n. 22066 (rel. D. Sestini)

In materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3 - ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.

Insinuazione nel passivo fallimentare di credito derivante da saldo negativo di conto corrente:onere probatorio a carico della banca

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22208

Nell'insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua volta l'onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate; il giudice delegato o, in 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale sede di opposizione, il TRibunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

E’ improcedibile il ricorso analogico se è mera copia priva della necessaria attestazione di conformità

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 11 settembre 2018, n. 22070

Il potere di attestazione dell'avvocato previsto dal comma 1-bis dell'art. 9 della legge 53/1994 e successive integrazioni, ha per oggetto: il messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati (ricorso e relazione di notifica), le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Si estende quindi, per espressa previsione normativa, anche agli atti allegati. Se, come nel caso in esame, il ricorso analogico è una mera copia di quello informatico priva della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, non è idoneo ad integrare quanto richiesto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. ed è quindi improcedibile. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che "è improcedibile il ricorso per cassazione del quale sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata e non già originale". Analogo discorso vale per la relazione di notifica ed il relativo messaggio attestante il tempo della notifica dal quale decorre il termine per il deposito in cancelleria. La giurisprudenza afferma, senza oscillazioni, che l'improcedibilità del ricorso deve essere rilevata d'ufficio senza che sia necessaria un'eccezione della controparte. Né rileva la mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non è nella disponibilità delle parti.». (v. anche Cass. 30/03/2018, n. 7900, in relazione alla problematica analoga della notifica a mezzo pec del controricorso; per il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità, senza che sia necessaria un'eccezione di parte v., tra le altre, Cass. 18/09/2012, n. 15624, Cass. 8/10/2013, n. 22914; Cass. 7/02/2017, n. 3132 e, in tema di irrilevanza, in senso contrario, della mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non rientra nella disponibilità delle parti v., tra le altre, Cass. 8/10/2013, n. 22914; Cass. 26/05/2015, n. 10784).

Il giudice del merito, nell’individuazione delle domande proposte, non può basarsi unicamente sul tenore letterale delle stesse

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 settembre 2018, n. 21916

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (fra molte, Cass. nn. 3012/2010, 19331/07, 23819/07).

Notifica telematica dopo le 21 si perfeziona alle 7 del giorno dopo

Cass. Civ., sez. L, sentenza 30 agosto 2018, n. 21445 (rel. C. Marotta)

L'art. 16 septies del d.L. 18/10/2012, n. 179 conv. in I. 17/12/2012, n. 221, intitolato 'Tempo delle notificazioni' prevede espressamente che: "La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".
In particolare, la previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall'art. 147 cod. proc. civ. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21 'si considera perfezionata' alle 7 del giorno dopo.

Azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ex art. 2394 c.c.: la conoscibilità della falsità dei dati riportati in bilancio è accertamento di fatto riservato al giudice del merito

Cass. civ., Sez. I, sentenza 5 settembre 2018, n. 21662

In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzi l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell'art. 2433 cod. civ. senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito.

Sul danno patrimoniale futuro da morte del padre senza reddito – Parametro della casalinga

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21402 (rel. L. Rubino)

Nel compiere il giudizio necessariamente prognostico, in quanto proiettato nel futuro, sul danno patrimoniale futuro che un figlio può subire per la perdita di uno dei genitori, non può non tenersi conto della sussistenza in capo a ciascuno dei genitori dell'obbligo di mantenere il figlio sino alla sua indipendenza economica. Questo dato porta necessariamente ad escludere che si possa recisamente negare il danno patrimoniale futuro, anche in caso di inesistenza di un comprovato reddito attuale in capo al genitore di un figlio minorenne, o di inesistenza di qualifiche professionali o studi in corso che facciano presumere positivamente nel defunto la capacità di ricoprire una posizione lavorativa al termine del percorso di studi.
Pur in difetto di un reddito attuale e regolare, deve ritenersi che il genitore si sarebbe comunque adoperato, con il lavoroesterno, o con la collaborazione domestica, prestata all'interno del nucleo familiare in cui viveva col figlio, a contribuire al mantenimento del figlio come era suo preciso obbligo.
Infatti, anche la morte di una persona che non svolga attività lavorativa esterna (la "casalinga", figura un pò desueta ed ormai, nella realtà dei fatti, non necessariamente di sesso femminile) reca ai conviventi un danno patrimoniale futuro, in considerazione del suo contributo lavorativo e organizzativo alla conduzione del menage familiare, apprezzabile economicamente che consente, tra l'altro, agli altri componenti del nucleo familiare di assentarsi a loro volta per le più svariate incombenze, lavorative o meno.