L'art. 144 cod. ass. trova il suo precedente nell'art. 23 della I.
24.12.1969, n. 990, a mente del quale, nel giudizio promosso contro
l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della medesima legge, deve
essere chiamato anche il responsabile del danno; costituisce orientamento già
in altre occasioni espresso da questa Corte che, nel giudizio promosso dal
danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, la chiamata in causa del
proprietario del veicolo assicurato come litisconsorte necessario deroga al
principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali,
trovando tale deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione
processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di
responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto
assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in
particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (Cass.
9 marzo 2011, n. 5538; Cass. 25 settembre 1998, n. 9592). La norma ha portata
generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria
prevista dall'art. 144 cod ass., quella di cui all'art. 149 cod. ass. nel caso di
risarcimento diretto, quella disposta dall'art. 141 cod. ass. nel caso di danni al
trasportato. Essa infatti ha la funzione di rendere opponibile all'assicurato
l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale
regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali
limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito
di rifiutare l'indennizzo. Ne consegue che, ove l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto
contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei
confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data (Cass.
2 dicembre 2014, n. 25421; Cass. 22 novembre 2016, n. 23706).