Gli obblighi informativi dell’intermediario finanziario ed il concreto profilo dell’investitore
La prestazione dell'informazione circa margini e termini di rischio di una specifica operazione si pone come momento in sé funzionale a che l'investitore vada a considerare - nel caso, a riconsiderare - gli effettivi suoi interesse e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi. E non già - questo è il punto - rispetto all'astratto atteggiarsi una categoria concettuale, secondo quanto per regola avviene nel momento del rilascio, da parte dell'investitore, della dichiarazione generale sui propri obiettivi di investimento. Bensì con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti. Neppure la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, viene a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario; infatti, come ha rilevato la già richiamata pronuncia n. 8333/2018, la «buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere». Ché, anzi, proprio perché frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, la «buona conoscenza» dell'investitore ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell'intermediario.