Nel regime anteriore a quello introdotto
dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n.
263 (nella specie applicabile ratione temporis), il
provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese
"per giusti motivi", doveva unicamente trovare un adeguato
supporto motivazionale, purché le ragioni giustificatrici dello
stesso fossero chiaramente e inequivocamente desumibili dal
complesso della motivazione adottata a sostegno della
statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che doveva
ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le
argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito)
contenessero in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a
giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo
meramente esemplificativo - nel caso in cui si desse atto, nella
motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali
sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di
accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta
conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una
palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla
parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste,
ovvero, ancora, di un comportamento processuale
ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in
relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. Sez. Un.,
30 luglio 2008, n. 20598). Nella specie, la Corte d'Appello
avendo motivato la compensazione tra le parti delle spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio sulla base della
"sproporzione tra chiesto e pronunciato", ha di fatto regolato le
stesse in base alla reciproca parziale soccombenza, che si
fonda proprio sul principio di causalità degli oneri processuali e
comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi
(art. 92, comma 2, c.p.c.). A tale fine, la reciproca
soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse
parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda
proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più
capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in
cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia
riguardato la misura meramente quantitativa del suo
accoglimento (Cass. Sez. III, 22 febbraio 2016, n. 3438). La
valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la
determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono
ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al
sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare
un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura
delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. II,
31 gennaio 2014, n. 2149).