Responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia: presupposti

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25146 (Rel. Pellecchia)

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016); ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno" (cfr. Cass. n. 2478/2018).

Presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. e suo superamento

Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25143 (Rel. Pellecchia)

In tema di circolazione stradale e di sinistri derivanti dallo scontro di veicoli, per superare la presunzione di colpa ex art. 2054, c. 2, c.c., non basta limitarsi a dimostrare una quota di colpa del concorrente, ma si deve offrire anche la prova di un comportamento che dimostri l'assenza di colpa del soggetto ( tra le tante, Cass., sez. III, sent. n. 23431/2014: "In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta").

Mancanza di atti nel fascicolo di parte: quando il giudice è tenuto a disporne la ricerca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25133 (Rel. Falaschi)

Se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (Cass. n. 18237 del 2008 e n. 16212 del 2017). Inoltre, ove il giudice accerti che una parte, in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c. ed esso non risulti nuovamente depositato, né reperito al momento della decisione, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti (Cass. n. 10741 del 2015).

Notificazione telematica della sentenza impugnata e ricorso per Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25113 (Rel. Dell'Utri)

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (conf. Cass., Sez. VI, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765).

Esecuzione presso terzi: il creditore procedente è terzo rispetto ai rapporti fra debitore esecutato e debitor debitoris

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24867 (rel. C. D'Arrigo)

In sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 cod. proc. civ.) il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.

Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24873 (Rel. Scrima)

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.

Ritardo del vettore aereo: quando deve escludersi la responsabilità della compagnia aerea

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24869 (Rel. D'Arrigo)

Il viaggio di un aeromobile si compone di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo. Tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l'imbarco, in quanto una volta oltrepassata la soglia del "gate" il passeggero si immette in una procedura regolamentata sotto il controllo e la responsabilità del comandante del velivolo. Le fasi dell'imbarco, della chiusura delle porte e dell'attivazione delle misure di sicurezza, del rullaggio e del decollo fanno, dunque, parte del viaggio così come il volo vero e proprio e le ulteriori fasi di rullaggio sulla pista di atterraggio, fino all'approdo alla piazzuola di sosta di destinazione e allo sbarco dei passeggeri. In ragione di tali considerazioni, deve concludersi che l'aeromobile, che aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle ore 12.00, è stato trattenuto sulla pista di decollo a causa di un fatto fortuito (l'incidente occorso pochi minuti dopo ad un altro velivolo) e non a causa del proprio colpevole ritardo, con l'effetto di escludere la responsabilità in capo al vettore aereo.

Ritardo volo: presunzione di imputabilità dell’inadempimento a carico del vettore aereo

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24547 (rel. F.M. Cirillo)

In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004. (cfr. Cass. Civ., ord. 23 gennaio 2018, n. 1584)
Le normative citate si basano, infatti, sulla affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo; per cui, una volta provato l'inadempimento - o, più esattamente, l'inesatto adempimento - l'imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile, tanto che si faccia riferimento alla Convenzione di Montreal quanto che si applichi il Regolamento CE, solamente attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore.

XXXIV Congresso Nazionale Forense

Catania, 4-5-6 Ottobre 2018

Si è svolto a Catania, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018, il XXXIV Congresso Nazionale Forense. Un’importante occasione di incontro e confronto dell’Avvocatura italiana, questa volta nel segno del ruolo dell’Avvocato nella Costituzione. Lo Studio Legale Spagnolo e Associati ha partecipato con notevole interesse. All’apertura dei lavori il saluto del Presidente della Repubblica, che ha sottolineato come quella presente sia una fase di transizione caratterizzata da profondo disorientamento. In tale contesto l’avvocato è chiamato a far rispettare la Costituzione ed i diritti fondamentali. Perciò è indispensabile che l’avvocato sia autonomo, indipendente, aggiornato e guidato dalle norme deontologiche. La voce dell’Avvocatura è stata mirabilmente sostenuta dal Presidente del CNF Avv. Andrea Mascherin, il quale ha invocato la centralità della Costituzione come difesa dei Popoli, oltre ogni confine, anche geografico. La Costituzione impone il rispetto dei principi di uguaglianza, solidarietà, diritto alla difesa, affermazione della centralità e della dignità della persona. Ha posto poi l’allarmato accento sulla dilagante violenza nella contrapposizione delle idee, sul sentimento per il quale il diritto non è più inteso come mezzo per dirimere i conflitti. Gli avvocati sono gli unici che possono farsi carico, per ruolo e competenze, della riaffermazione del principio della dialettica, contro ogni confronto violento, contro l’idea che l’altro non possa avere ragione, che non abbia diritto ad essere difeso. Perciò il riconoscimento del ruolo dell’avvocato nella Costituzione, al di là delle norme che già vi alludono, è indispensabile. E’ indispensabile sedare il conflitto tra magistratura ed avvocatura, poiché ciò conduce alla perdita dell’indipendenza e dell’autonomia del Giudice. E’ indispensabile che le leggi non si pieghino alle ragioni dell’economia e che il processo abbia come obiettivo la giustizia e non l’economia. La magistratura, in Italia, gode di un potere elevatissimo al quale deve contrapporsi un equilibratore che sia un tecnico. Perciò non si può rinunciare: 1) alla riserva del processo all’avvocato 2) all’affermazione della libertà ed indipendenza dell’Avvocato; 3) al mantenimento della funzione giurisdizionale dell’Avvocatura. Si è poi passati alla votazione delle mozioni, tutte nel segno dell’evoluzione della professione. Ha chiuso i lavori una prestigiosa tavola rotonda sul ruolo della predittività, che ha messo adeguatamente in luce i rischi ed i vantaggi della tecnologia applicata all’amministrazione della Giustizia.

Notificazione a mezzo servizio postale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24781 (Rel. Ghinoy)

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell' atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell' avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (conf. Cass. n. 8 settembre 2017, n. 21003).