Notifica PEC: valida in ogni caso se raggiunge lo scopo.
Domicilio digitale: se manca elezione di domicilio nel comune di competenza non può precedersi alla notifica in Cancelleria
In tema di notificazione
in via telematica, il raggiungimento dello scopo della
notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza
dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo
rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale
(come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove
l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato
(ovvero non sia stata neppure prospettata) una
lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione
(cfr. Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665).
La mancata indicazione
nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione "notificazione
ai sensi della legge n. 53 del 1994", ovvero l'omessa indicazione del codice fiscale del destinatario, costituiscono mera irregolarità, essendo
comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il
destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il
contenuto (cfr. Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814).
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del
"domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato
ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto
dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies (conv., con modif., dalla I. n.
221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con
modif., dalla I. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai
sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - alle comunicazioni o alle notificazioni
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale
pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio
nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale
omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta
elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.