Sono enucleabili le seguenti ipotesi di danni
risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato (in termini, di recente,
Cass. 7248/2018):
1. intervento errato che il paziente avrebbe comunque accettato anche nel
caso di omessa/insufficiente informazione: un intervento, cioè, che ha
cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui
il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni,
hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute
subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
2. intervento errato che il paziente avrebbe rifiutato: omessa/insufficiente
informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla
salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe
scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno
da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
3. intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe accettato;
omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno
alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente
avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà liquidato con
riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano
puramente equitativo), mentre la lesione della salute -da considerarsi
comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di
adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata
in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e
quella (comunque patologica) antecedente ad esso;
4. intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe rifiutato se
edotto; omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha
cagionato danno alla salute del paziente (e che sia stato correttamente
eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà
oggetto di danno risarcibile tutte le volte che, ma solo se, il paziente abbia
subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e
consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece
del tutto impreparato di fronte ad esse.
Ove il paziente, sul presupposto che l'atto medico
sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richieda il
risarcimento del danno da lesione della salute, determinato dalle non
imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente
eseguito secundum legem artis, deve allegare e dimostrare che egli avrebbe
rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato.
In particolare, l'attore ha l'onere di provare, anche con presunzioni, che, se adeguatamente informato, non
avrebbe autorizzato l'intervento anche nell'ipotesi di operazione salva vita.