Il patto di “deduzione” nel contratto di leasing traslativo è nullo per contrarietà all’ordine pubblico economico

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 28 novembre 2018, n. 30820 (Rel. Iofrida)

In tema di leasing traslativo, risoltosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il patto c.d. di deduzione - per mezzo del quale deve essere riconosciuto al concedente l'importo complessivo dovuto dall'utilizzatore, a titolo di ratei scaduti e a scadere nonché quale prezzo del riscatto del bene, maggiorato degli interessi moratori convenzionali, anche se decurtato del prezzo di riallocazione del bene oggetto del contratto - è nullo per contrarietà all'ordine pubblico economico ed, in particolare, alla previsione di cui all'art. 1526 c.c., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore.

L’inammissibilità dell’appello può essere rilevata dal giudice di legittimità, nel silenzio del giudice di merito

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 27 novembre 2018, n. 30635 (Rel. Oricchio)

La Suprema Corte può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (ex multis: Cass. civ., Sez. Prima, 7 luglio 2017, n. 16863, nonché Cass. n. 25209/2014).

La compensazione delle spese per “gravi ed eccezionali ragioni” deve essere motivata

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 26 novembre 2018, n. 30585 (Rel. Orilia)

Le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc oppure, ove il il giudice ritenga di doverle compensare, è tenuto, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc vigente ratione temporis, a indicare esplicitamente in motivazione quali siano le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustifichino tale seconda soluzione oppure perché quelle ravvisate in concreto, siano gravi ed eccezionali, tenendo in considerazione il principio, più volta affermato in sede di legittimità, secondo cui le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dalla I. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (tra le varie, Cass., Sez. VI - 5, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. VI - 5, ordinanza 31 maggio 2016, n. 11222).

La legittimità del frazionamento della pretesa creditoria

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 novembre 2018, n. 30493 (Rel. Orilia)

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c (Cass. Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2017, n. 4090). Nel caso in esame si è fuori dalla portata della citata pronuncia perché le domande di restituzione avanzate dalla società contro l'avvocato non solo non fanno capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, ma non sono neppure, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo perché, come rilevato dal Tribunale, "i titoli in forza dei quali le somme erano versate dall'appellante all'appellato sono diversi e sono rappresentati dalle plurime e diverse sentenze del giudice di pace e che solo con la riforma delle predette sentenze del giudice di pace [...] è sorto il diritto della società appellante [...] alla restituzione delle somme".

In caso di apposizione in calce alla sentenza di due date, il termine per impugnare decorre dal deposito ufficiale in cancelleria

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 novembre 2018, n. 30491 (Rel. Picaroni)

Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d'impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo.

Il rilevatore di velocità, se non segnalato, non può rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 22 novembre 2018, n. 30325 (Rel. Scalisi)

Pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non è legittima perché lo strumento di rilevazione non è stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente, dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l'esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia.

Verifiche fiscali: il contribuente ha diritto al contraddittorio endoprocedimentale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 novembre 2018, n. 30155 (Rel. Solaini)

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (Cass. sez. un. 24823/15, ord. n. 11283/16, 8628/16, ord. n. 5502/16).

Mancata proposizione di reclamo avverso un’ordinanza istruttoria

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 novembre 2018, n. 29912 (Rel. Tricomi)

La mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. civ., avverso un'ordinanza istruttoria concernente l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione» (Cass. n. n. 16993 del 01/08/2007; cfr. anche Cass. n. 7055 del 14/04/2004, n. 1874 del 05/03/1999), principio elaborato con riferimento al giudizio di primo grado, ma valevole anche per quello di secondo grado in forza del rinvio di cui all'art.359 cod. proc. civ.

L’equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa della cancelleria alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio ai fini del decorso del termine breve per impugnare

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 19 novembre 2018, n. 29748 (Rel. Pazzi)

L'equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall'art. 285 cod. proc. civ. da quella contemplata dall'art. 18 legge fall., in quanto mentre il congegno dell'abbreviazione del termine di cui all'art. 285 cod. proc. civ. trova fondamento nella volontà della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dall'art. 18 legge fall. ha a fondamento non già l'iniziativa di parte, bensì - in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare - la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione. Se ne ricava che la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

Intermediazione finanziaria: la pubblicazione del “prospetto informativo” è prevista nelle sole ipotesi di sollecitazione all’investimento

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 novembre 2018, n. 29736 (Rel. Iofrida)

In tema di intermediazione finanziaria, la pubblicazione del "prospetto informativo" è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (nel testo "ratione temporis" vigente), caratterizzate per essere l'offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati. Quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. "grey market", cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente (Cass. n. 8733/2016). Ne consegue, dunque, che la contestazione relativa all'omessa consegna del prospetto informativo è stata disattesa dalla Corte di appello sul presupposto che si trattasse di un rapporto di negoziazione su base individuale e non di diffusa sollecitazione all'investimento.