Sinistro all’estero: si applica la legge del luogo in cui è avvenuto il fatto illecito

Cass. Civ., sez. III, sentenza 25 giugno 2021, n. 18286 (rel. A. Scrima)

La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale (cfr. Cass. Civ., ordinanza 21/08/2018, n. 20841).

Consenso informato – Oneri probatori – Modalità improprie di acquisizione (modulo generico; consenso orale)

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 giugno 2021, n. 18283 (rel. L.A. Scarano)

A fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente è onere della struttura e del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass., 9/2/2010, n. 2847), senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell'informazione, la quale deve -va ribadito- sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone ( v. Cass., 20/8/2013, n. 19920).
Deve al riguardo ulteriormente porsi in rilievo come la struttura e il medico vengano in effetti meno all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omettono del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisiscano con modalità improprie il consenso dal paziente (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035).
Si è da questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un consenso ottenuto mediante la sottoposizione alla sottoscrizione del paziente di un modulo del tutto generico (v., da ultimo, Cass., 19/9/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177), non essendo a tale stregua possibile desumere con certezza che il medesimo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791) ovvero oralmente (v. Cass., 29/9/2015, n. 19212, ove si è negato che -in relazione ad un intervento chirurgico effettuato sulla gamba destra di un paziente, privo di conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi-potesse considerarsi valida modalità di acquisizione del consenso informato all'esecuzione di un intervento anche sulla gamba sinistra, l'assenso prestato dall'interessato verbalmente nel corso del trattamento).
Con riferimento al consenso prestato anche solo oralmente questa Corte ha peraltro avuto più volte modo di precisare che la relativa idoneità non è in termini assoluti esclusa, dovendo invero valutarsi le modalità concrete del caso. In presenza di riscontrata (sulla base di documentazione, testimonianze, circostanze di fatto) prassi consistita in (plurimi) precedenti incontri tra medico e paziente con (ripetuti) colloqui in ordine alla patologia, all'intervento da effettuarsi e alle possibili complicazioni si è invero ritenuto idoneamente assolto dal medico e/o dalla struttura l'obbligo di informazione e dal paziente corrispondentemente prestato un pieno e valido consenso informato al riguardo, pur se solo oralmente formulato (cfr. Cass., 31/3/2015, n. 6439. Cfr. altresì Cass., 30/4/2018, n. 10325).

Danni da perdita del rapporto parentale: pregressa invalidità non rileva per il risarcimento dei danni iure proprio

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 giugno 2021, n. 18284 (rel. L.A. Scarano)

In materia di danni da perdita del rapporto parentale, lo stato di invalidità pregresso del de cuius non può rilevare ove si tratti di danni risarcibili iure proprio ai congiunti, potendo tale condizione condurre solo ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis (sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento - nella specie, la morte - sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità); sicché ove il danneggiato già in condizioni invalidanti di per sé idonee a condurlo alla morte deceda in conseguenza di eventuali condotte (commissive od omissive) di terzi, la risarcibilità iure proprio del danno (patrimoniale e) non patrimoniale riconosciuto ai congiunti può subire un ridimensionamento solamente in ragione della diversa considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere (sia sul piano affettivo che economico) del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto ( v. Cass., 21/7/2011, n. 15991 ).

Assicurazione vita per infortunio mortale: escluso il diritto di surrogazione dell’assicuratore

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 aprile 2021, n. 9380 (rel. S. Olivieri)

Se l'assicuratore del "ramo vita" con l'adempiere alla obbligazione derivante dalla polizza, attribuendo la somma prevista - in forma di capitale o rendita - al beneficiario, non soddisfa alcun credito risarcitorio vantato da quest'ultimo nei confronti del terzo responsabile del danno, prescindendo la prestazione dell'assicuratore dalla esistenza e dalla entità del pregiudizio subito dal beneficiario derivante dall'atto illecito, viene meno la stessa possibilità di attuazione del meccanismo surrogatorio, non essendo l'assicuratore chiamato ad adempiere "a causa" dell'illecito, ma "a causa" dell'evento della morte dell'assicurato, e cioè della verificazione del rischio oggetto della polizza.

Resp. medica – Valutazione CTU – Iudex peritus peritorum – Giudizio di probabilità logica può escludere nesso causale

Tribunale di Catania, sez. V, sentenza 7 giugno 2021, n. 2603 (g. F. Cardile)

In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. 2018 n. 23197).
Nel caso di specie, il giudizio di probabilità logica induce ad escludere la dedotta responsabilità in ragione tanto dell’assenza di evidenze dirimenti ed inequivocabili circa la necessaria correlazione nessologica dell’occorso processo infettivo all’intervento di litoclastia quanto della concorrenza di ulteriori e diversi elementi medico-clinici propendenti per la diversa opzione dell’artrite asettica.

Ricorso in Cassazione in caso di mancata ammissione della prova

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 10 giugno 2021, n. 16435 (rel. F.M. Cirillo)

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così, tra le altre, le ordinanze 7 marzo 2017, n. 5654, 29 ottobre 2018, n. 27415, e 17 giugno 2019, n. 16214).

Responsabilità del medico odontoiatra – Interventi successivi – Impossibile prova del nesso causale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 maggio 2021, n. 15108 (rel. A. Moscarini)

Deve ritenersi decisiva, ai fini dell'esclusione della responsabilità professionale del medico odontoiatra, la statuizione del giudice di merito - mai impugnata - che ha escluso la possibilità di accertamento del nesso causale tra la prestazione professionale e il danno in ragione del fatto che il quadro clinico risultava alterato dagli interventi successivi di altri professionisti. Ciò rendeva infatti impossibile comprendere quali danni potessero essere ricondotti alla prestazione originaria del medico convenuto.

Chiamata in causa del terzo: la domanda risarcitoria si estende automaticamente

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 1 giugno 2021, n. 15232 (rel. F.M. Cirillo)

Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).

Responsabilità dell’Avvocato: presupposti

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 maggio 2021, n. 15032 (rel. C. Valle)

La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 02638 del 05/02/2013).