Danno intermittente (danno da premorienza): per la liquidazione deve tenersi conto della vita effettivamente vissuta
In via generale, per il danno biologico intermittente non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona nell’ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita (ovvero il sistema tabellare in uso al Tribunale di Milano, parametro di riferimento per la maggior parte dei Tribunali) poiché esso si basa sull’astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro), mentre nel caso di specie, ove il danneggiato è deceduto per causa indipendente dalla lesione, si dovrà adottare un criterio che circoscriva la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno passato).
Più precisamente, la difficoltà alla base dell'utilizzo del sistema tabellare ordinario per la liquidazione del danno cd. intermittente risiede nel fatto che detto criterio di liquidazione considera il fattore anagrafico come elemento significativo per calcolare l'aspettativa di vita, aspettativa che è considerata in relazione ad un evento (il decesso) ancora incerto; ciò perché il punto percentuale di invalidità tabellare viene calcolato anche sul presupposto che la persona danneggiata sia ancora in vita.
Quando, però, il danneggiato muore prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota, non costituendo più un dato incerto e presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale: ne consegue che il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno intermittente, deve tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta.
Chiarito ciò, questo giudice ritiene condivisibili i criteri liquidatori e le considerazioni poste a fondamento della specifica tabella "danno intermittente" del tribunale di Milano, perchè tengono conto da un lato della durata effettiva della vita del soggetto danneggiato e, dall'altro, della circostanza che la sofferenza soggettiva di chi subisce una lesione di tipo permanente è maggiore nei primi anni e decresce nel tempo per poi stabilizzarsi (consentendo altresì una personalizzazione della somma riconosciuta – con aumenti fino al 50% - all’esito della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto).