Improcedibile il ricorso in Cassazione senza deposito della relata di notifica della sentenza impugnata

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14360 (rel. R. Caiazzo)

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e che, dall'altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass., n. 21386/17; n. 13751/18).

Carattere residuale della presunzione di responsabilità ex art. 2054, c. 2, c.c.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 maggio 2021, n. 12884 (rel. C. Valle)

La certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti.

Inail – Rivalutazione degli indennizzi del danno biologico

Circolare Inail n. 14/2021
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 60/2021

Per l’anno 2020, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2018 e il 2019 - pari allo 0,5%.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021, n. 60 (allegato 1), su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2020.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Danni da morte – – Danno terminale – Danno da lucida agonia – Danno catastrofale

Cass. Cvi., sez. III, ordinanza 5 maggio 2021, n. 11719 (rel. M. Gorgoni)

In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiaramente escluso la ricorrenza del danno biologico in ragione del breve lasso di tempo in cui la vittima era sopravvissuta all'evento di danno, ma non ha preso in considerazione il danno da lucida agonia, la cui ricorrenza, come si è detto prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita — il che supera le obiezioni formulate dalla controricorrente che lamenta il fatto che il lasso di sette ore era stato calcolato a partire dal momento dell'incidente che non poteva esserle imputato piuttosto che dal momento in cui avrebbe dovuto essere eseguita l'ecografia — ed è legata unicamente alla consapevole attesa della morte imminente ed inevitabile da parte della vittima.

Danno biologico – Liquidazione della invalidità permanente – Barème e sindacato del giudice

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 maggio 2021, n. 11724 (rel. E. Vincenti)

La quantificazione del danno biologico, quando non deve seguire apposite tabelle imposte per legge, avviene per via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; tuttavia, la scelta del barème in base al quale stimare il grado percentuale di invalidità permanente non può essere lasciata alla mera intuizione del medico-legale, né, a fortiori, può restare tale scelta sottratta al controllo del giudice.
Ne consegue che - a fronte di una specifica contestazione in tal senso - non può ritenersi rispettosa dell'art. 1226 c.c. la sentenza la quale abbia trascurato di accertare se il barème utilizzato dall'ausiliario sia scientificamente condiviso ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato.
Sotto quest'ultimo specifico aspetto, va precisato che la violazione di legge potrà essere ravvisabile ove si abbia erronea individuazione della "voce" corrispondente all'invalidità concretamente accertata ovvero applicando un grado di invalidità superiore o inferiore al range che consente una valutazione modulata dell'invalidità stessa, in assenza di specificità del caso concreto che giustificassero tale variazione. Diversamente, l'apprezzamento all'interno di quel range potrà essere suscettibile di sindacato sotto due profili soltanto: a) per motivazione non rispettosa del c.d. "minimo costituzionale", in violazione del combinato disposto degli artt. 111, settimo comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; b) in ragione del vizio di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., là dove, però, tale fatto storico non coincide con la mera omessa considerazione della consulenza tecnica (che è atto del processo), bensì del fatto storico (o dei fatti) che in tale elaborato è (o sono) rappresentato(i).

Sentenza ex art. 281sexies c.p.c.: se manca la lettura il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del deposito

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1415 (rel. R. Giannaccari)

Requisito essenziale della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. è che sia data lettura alla presenza delle parti (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n.5689). Qualora ciò non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n.2736; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008 n. 17028).

Assicurazione sulla vita: chi sono gli eredi beneficiari secondo le Sezioni Unite

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 (rel. A Scarpa)

La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Le Sezioni Unite sui criteri di individuazione delle sentenze definitive e non

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10242 (rel. F. De Stefano)

Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.