Ritardo volo: presunzione di imputabilità dell’inadempimento a carico del vettore aereo

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24547 (rel. F.M. Cirillo)

In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004. (cfr. Cass. Civ., ord. 23 gennaio 2018, n. 1584)
Le normative citate si basano, infatti, sulla affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo; per cui, una volta provato l'inadempimento - o, più esattamente, l'inesatto adempimento - l'imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile, tanto che si faccia riferimento alla Convenzione di Montreal quanto che si applichi il Regolamento CE, solamente attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore.

XXXIV Congresso Nazionale Forense

Catania, 4-5-6 Ottobre 2018

Si è svolto a Catania, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018, il XXXIV Congresso Nazionale Forense. Un’importante occasione di incontro e confronto dell’Avvocatura italiana, questa volta nel segno del ruolo dell’Avvocato nella Costituzione. Lo Studio Legale Spagnolo e Associati ha partecipato con notevole interesse. All’apertura dei lavori il saluto del Presidente della Repubblica, che ha sottolineato come quella presente sia una fase di transizione caratterizzata da profondo disorientamento. In tale contesto l’avvocato è chiamato a far rispettare la Costituzione ed i diritti fondamentali. Perciò è indispensabile che l’avvocato sia autonomo, indipendente, aggiornato e guidato dalle norme deontologiche. La voce dell’Avvocatura è stata mirabilmente sostenuta dal Presidente del CNF Avv. Andrea Mascherin, il quale ha invocato la centralità della Costituzione come difesa dei Popoli, oltre ogni confine, anche geografico. La Costituzione impone il rispetto dei principi di uguaglianza, solidarietà, diritto alla difesa, affermazione della centralità e della dignità della persona. Ha posto poi l’allarmato accento sulla dilagante violenza nella contrapposizione delle idee, sul sentimento per il quale il diritto non è più inteso come mezzo per dirimere i conflitti. Gli avvocati sono gli unici che possono farsi carico, per ruolo e competenze, della riaffermazione del principio della dialettica, contro ogni confronto violento, contro l’idea che l’altro non possa avere ragione, che non abbia diritto ad essere difeso. Perciò il riconoscimento del ruolo dell’avvocato nella Costituzione, al di là delle norme che già vi alludono, è indispensabile. E’ indispensabile sedare il conflitto tra magistratura ed avvocatura, poiché ciò conduce alla perdita dell’indipendenza e dell’autonomia del Giudice. E’ indispensabile che le leggi non si pieghino alle ragioni dell’economia e che il processo abbia come obiettivo la giustizia e non l’economia. La magistratura, in Italia, gode di un potere elevatissimo al quale deve contrapporsi un equilibratore che sia un tecnico. Perciò non si può rinunciare: 1) alla riserva del processo all’avvocato 2) all’affermazione della libertà ed indipendenza dell’Avvocato; 3) al mantenimento della funzione giurisdizionale dell’Avvocatura. Si è poi passati alla votazione delle mozioni, tutte nel segno dell’evoluzione della professione. Ha chiuso i lavori una prestigiosa tavola rotonda sul ruolo della predittività, che ha messo adeguatamente in luce i rischi ed i vantaggi della tecnologia applicata all’amministrazione della Giustizia.

Notificazione a mezzo servizio postale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24781 (Rel. Ghinoy)

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell' atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell' avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (conf. Cass. n. 8 settembre 2017, n. 21003).

Inesistenza della notificazione del ricorso in Cassazione

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24735 (Rel. Vella)

L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016 n. 14916).

Le spese nel processo esecutivo

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571 (Rel. Porreca)

Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.

Omessa ctu e ricorso in Cassazione

Cass. civ., Sez. III, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24567 (Rel. Di Florio)

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l'omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l'esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il "come" ed il "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività" ( cfr. Cass. n. 7472/2017; Cass. n. 17399/2015 ).

L’iscrizione ipotecaria su beni di valore superiore al credito non è fonte di responsabilità per il creditore

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24565 (Rel. Pellecchia)

La mera iscrizione ipotecaria effettuata dal creditore su beni di valore eccedente il credito vantato non è idonea a costituire fonte di danno risarcibile (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. civ. Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18533; Cass. civ., Sez. III, 24 luglio 2007, n. 16308).

Polizze “vita”: mancata risposta al questionario e annullabilità del contratto – Dichiarazioni reticenti

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24563 (Rel. Fiecconi)

Per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza "vita", il giudice, dunque, deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico-temporale con lo stato pregresso di salute. La pronuncia impugnata dimostra, invece, di non aver adeguatamente considerato i criteri dettati dalla Corte di legittimità per svolgere una corretta applicazione della norma, che impone un adeguato scrutinio del complessivo contegno tenuto dall'assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione, riportando la situazione ex ante. La Corte d'appello, in particolare, ha trascurato la rilevanza del questionario sottoposto al paziente, le cui mancate risposte sono da valutarsi unitamente agli esiti di pregressi ricoveri, indagini e analisi mediche e alle eventuali cure intraprese, conosciuti dall'assicurato al tempo della stipula del contratto.

Assicurazione contro il rischio di incendio: la clausola che prevede la corresponsione dell’indennizzo soltanto dopo che le cose distrutte siano state riparate o sostituite non è limitativa della responsabilità dell’assicuratore

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24562 (Rel. Fiecconi)

La tesi dell'apposizione di una condizione che, se non realizzata, faccia venir meno la pretesa contrattuale, dal giudice del merito è stata ritenuta non delimitativa della responsabilità, in quanto riferita a un diritto di indennizzo, derivante da un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio, ove l' onere di preventivo esborso a carico dell'assicurato non ha snaturato il rischio oggetto dell'assicurazione, ma ha limitato l'oggetto della prestazione al rimborso delle spese di riparazione di stampi industriali di cui non è stata neanche dimostrata la obiettiva irrealizzabilità. La clausola, che sul piano formale è risultata essere specificamente sottoscritta, è stata ritenuta meritevole di tutela perché non impone una delimitazione di responsabilità sull'assicuratore, ma pone una condizione lecita e possibile, delimitante l' oggetto della prestazione assicurativa, che è stata preventivamente accettata dall'assicurato e, pertanto, non è in grado di snaturare la ripartizione del rischio di incendio indicato nel contratto di assicurazione. Pertanto, anche volendo valutare l'interpretazione data sotto lo spettro di un'interpretazione complessiva che attribuisce a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell'atto ( 1363 cod. civ. ), e che comunque assicura un'interpretazione a favore del contraente più debole ( art. 1370 co.civ. ), è il caso di sottolineare che l'indennizzo che «verrà corrisposto dalla società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate » dalla Corte di merito è stato ritenuto essere frutto di un bilanciamento di interessi preventivamente valutati al tempo della stipula del contratto, e ciò al fine di determinare il premio assicurativo corrispondente al rischio assicurato. La pattuizione, pertanto, nell'economia del contratto di assicurazione, è stata intesa nel senso di circoscrivere l'adempimento della prestazione all'esborso, per sua natura non inesigibile, che l'assicurato deve affrontare per la riparazione. Un giudizio di tal tenore, pertanto, appare del tutto congruente con i criteri indicati da questa Corte di legittimità per scrutinare la validità delle condizioni apposte nel contratto di assicurazione. Esso, dunque, è incensurabile in tale sede.

Gli obblighi informativi dell’intermediario finanziario ed il concreto profilo dell’investitore

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24393 (Rel. Dolmetta)

La prestazione dell'informazione circa margini e termini di rischio di una specifica operazione si pone come momento in sé funzionale a che l'investitore vada a considerare - nel caso, a riconsiderare - gli effettivi suoi interesse e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi. E non già - questo è il punto - rispetto all'astratto atteggiarsi una categoria concettuale, secondo quanto per regola avviene nel momento del rilascio, da parte dell'investitore, della dichiarazione generale sui propri obiettivi di investimento. Bensì con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti. Neppure la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, viene a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario; infatti, come ha rilevato la già richiamata pronuncia n. 8333/2018, la «buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere». Ché, anzi, proprio perché frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, la «buona conoscenza» dell'investitore ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell'intermediario.