Ritardo volo: presunzione di imputabilità dell’inadempimento a carico del vettore aereo
In tema di trasporto aereo
internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28
maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che
agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla
cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile
rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova
dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto
di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare
l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto
adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a
caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo
entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento
CE n. 261 del 2004. (cfr. Cass. Civ., ord. 23 gennaio 2018, n. 1584)
Le normative citate si basano, infatti, sulla affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore
aereo; per cui, una volta provato l'inadempimento - o, più esattamente, l'inesatto adempimento - l'imputabilità dello stesso al
vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile, tanto che
si faccia riferimento alla Convenzione di Montreal quanto che si applichi il
Regolamento CE, solamente attraverso la prova liberatoria del caso
fortuito o della forza maggiore.