In sede di opposizione, il giudice può disporre l’acquisizione del fascicolo della procedura contenente i documenti prodotti dal creditore in sede di verifica del passivo

Cass. Civ., sez. I, 10 ottobre 2018, n. 25065 (rel. A. Ceniccola)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), I.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito. (cfr.Cass. 18/05/2017, n. 12549)

Il curatore che impugna i crediti ammessi al passivo deve dare prova dei fatti su cui si fonda la sua contestazione

Cass. Civ., sez. I, 10 ottobre 2018, n. 25066 (rel. A. Ceniccola)

In tema di impugnazione di crediti ex art. 100 della legge fallimentare, ove il curatore intenda contestare la validità dell'accertamento compiuto dal giudice delegato, non è il creditore a dover nuovamente fornire la prova del proprio credito, già positivamente delibato dal giudice delegato, ma è appunto il curatore ricorrente a dover dimostrare i fatti posti a fondamento della contestazione.

I requisiti dell’atto di appello

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25107 (rel. A. Scrima)

Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia: presupposti

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25146 (Rel. Pellecchia)

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016); ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno" (cfr. Cass. n. 2478/2018).

Presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. e suo superamento

Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25143 (Rel. Pellecchia)

In tema di circolazione stradale e di sinistri derivanti dallo scontro di veicoli, per superare la presunzione di colpa ex art. 2054, c. 2, c.c., non basta limitarsi a dimostrare una quota di colpa del concorrente, ma si deve offrire anche la prova di un comportamento che dimostri l'assenza di colpa del soggetto ( tra le tante, Cass., sez. III, sent. n. 23431/2014: "In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta").

Mancanza di atti nel fascicolo di parte: quando il giudice è tenuto a disporne la ricerca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25133 (Rel. Falaschi)

Se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (Cass. n. 18237 del 2008 e n. 16212 del 2017). Inoltre, ove il giudice accerti che una parte, in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c. ed esso non risulti nuovamente depositato, né reperito al momento della decisione, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti (Cass. n. 10741 del 2015).

Notificazione telematica della sentenza impugnata e ricorso per Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25113 (Rel. Dell'Utri)

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (conf. Cass., Sez. VI, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765).

Esecuzione presso terzi: il creditore procedente è terzo rispetto ai rapporti fra debitore esecutato e debitor debitoris

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24867 (rel. C. D'Arrigo)

In sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 cod. proc. civ.) il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.

Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24873 (Rel. Scrima)

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.

Ritardo del vettore aereo: quando deve escludersi la responsabilità della compagnia aerea

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24869 (Rel. D'Arrigo)

Il viaggio di un aeromobile si compone di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo. Tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l'imbarco, in quanto una volta oltrepassata la soglia del "gate" il passeggero si immette in una procedura regolamentata sotto il controllo e la responsabilità del comandante del velivolo. Le fasi dell'imbarco, della chiusura delle porte e dell'attivazione delle misure di sicurezza, del rullaggio e del decollo fanno, dunque, parte del viaggio così come il volo vero e proprio e le ulteriori fasi di rullaggio sulla pista di atterraggio, fino all'approdo alla piazzuola di sosta di destinazione e allo sbarco dei passeggeri. In ragione di tali considerazioni, deve concludersi che l'aeromobile, che aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle ore 12.00, è stato trattenuto sulla pista di decollo a causa di un fatto fortuito (l'incidente occorso pochi minuti dopo ad un altro velivolo) e non a causa del proprio colpevole ritardo, con l'effetto di escludere la responsabilità in capo al vettore aereo.