Calcolo del danno differenziale e del credito surrogatorio dell’Ente previdenziale
Nel caso in cui
la vittima di un fatto illecito abbia percepito un indennizzo dall'Inail,
per stabilire se ed in che misura residui un credito risarcitorio del
danneggiato nei confronti del terzo responsabile (il c.d. danno
differenziale) occorre calcolare la differenza col criterio cd. 'per
poste" (o "voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo Inail dal
credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a
ristorare pregiudizi identici.
Così, ad esempio, occorrerà sottrarre l'indennizzo Inail erogato per il
danno biologico permanente dal credito risarcitorio per lo stesso titolo;
l'indennizzo Inail erogato per il danno alla capacità lavorativa dal
credito risarcitorio per lo stesso titolo, e così via.
Corollari di questo metodo sono che:
(a) se per una voce di danno l'indennizzo Inail eccede il credito
civilistico, nulla potrà pretendere per quel danno la vittima dal
responsabile;
(b) se per una voce di danno l'indennizzo Inail eccede il credito
civilistico, il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale
eccedenza sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima
(in tal senso si vedano Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 1,, Sentenza n. 27669 del
21.11.2017).
Il calcolo del credito surrogatorio dell'Inail deve avvenire da
un lato sommando (e rivalutando, trattandosi di obbligazione di valore)
i ratei della rendita già corrisposti; dall'altro capitalizzando (cioè trasformando in un
capitale) la rendita ancora da erogare, in rapporto alla speranza di vita
del beneficiario.