L'art. 141 C.D.A., di derivazione comunitaria, assegna una
garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela
sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima
del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde
dall'accertamento della responsabilità dell'incidente, sollevando il terzo
da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua
compagnia assicuratrice. L'interesse di tutela del terzo che dovrà essere
comunque risarcito prevale dunque su ogni questione inerente alla
ricerca del responsabile, con esclusione, appunto, del solo caso fortuito
che toglie spazio ad ogni possibilità di imputare a chicchessia la responsabilità dell'occorso (così anche si è espressa Cass. III civile,
sentenza n. 16181 il 30/07/2015).
Riconoscendo tale strumento di tutela, aggiuntiva, al terzo
trasportato, la giurisprudenza - con eccezione della sola ipotesi del
fortuito che rimane un rischio accollato al terzo come anche
all'assicurato - ha quindi disancorato il soddisfacimento del diritto
risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in
giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore, e così anche dagli
aspetti puramente interni alla convenzione assicurativa, che riguarda
l'assicurazione del trasportato o del responsabile civile, trasferendo
sull'assicurazione del trasportante il rischio inerente a irregolarità o
invalidità della assicurazione, entro i limiti del massimale convenuto ( v.
Cass. Sez. 3 num. 16477/ 2017).
L'interpretazione che accorda massima tutela alla vittima si
armonizza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione
europea in tema di direttive sull' assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di autoveicoli, ove la disciplina di diritto
interno deve essere interpretata considerando la prevalenza della qualità
di vittima-avente diritto al risarcimento su quella di assicuratoresponsabile,
in conformità al principio solidaristico "vulneratus ante
omnia reficiendus" in virtù del quale il terzo trasportato ha un
incondizionato diritto al risarcimento del danno alla persona causato da
circolazione, anche illegale o contra pacta, del mezzo da parte
dell'assicuratore del vettore. In proposito, la Corte di Giustizia ha
ritenuto nullo ogni patto che condizioni all'identità del conducente la
copertura assicurativa del trasportato, rendendo inefficaci e disapplicabili
le cd. "clausole di guida esclusiva" (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del
10.12.2011, nel caso C-442/10, Churchill Insurance Company and Evans
c. Wilkinson).
Questa Corte, pertanto, non intende discostarsi dal succitato
orientamento che ha già indotto a ritenere che il proprietario del veicolo che al momento del sinistro viaggi in qualità di trasportato ha diritto ad
ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla
circolazione del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale
corresponsabilità nel sinistro per averne consentito la circolazione da
persona non abilitata o in stato di ebbrezza, salva l'applicazione, in detta
ipotesi, dell'art. 1227 cod. civ. (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1269 del
19/01/2018).