Concorso di colpa del pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2241 (rel. L. Scarano)

Sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli, sicché il suo comportamento imprudente è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento.
Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Nel caso di specie, al pedone (deceduto) viene attribuito un grado di responsabilità pari al 60%.

Micropermanenti: aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 29 del 4/02/2019

A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
- quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

La reconventio reconventionis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3336 (Rel. Tricomi)

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564 del 22/06/2018).

L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse (Cass. n. 26782 del 22/12/2016).

Proposizione di successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 febbraio 2019, n. 3204 (Rel. Criscuolo)

Nel caso proposizione di successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un medesimo processo, in conseguenza del protrarsi della violazione anche nel periodo successivo a quello accertato con una prima decisione, la determinazione del lasso temporale per il quale compete l'indennizzo deve tenere conto dell'eventuale periodo di tempo ritenuto ragionevole che sia stato già decurtato dalla durata complessiva del giudizio in occasione della precedente liquidazione dell'indennizzo.

Pegno: è sufficiente la scrittura unilaterale proveniente dal concedente

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 febbraio 2019, n. 3199 (Rel. Dolmetta)

Con riferimento alla materia del pegno in generale (anche fuori, cioè, dall'ambito della normativa specifica ai rapporti bancari) non è da dubitare dell'idoneità della scrittura proveniente dal solo datore del pegno a integrare il documento richiesto dalla norma dell'art. 2787 comma 3 cod. civ. La garanzia pignoratizia è «naturalmente» destinata, invero, a conferire al creditore garantito pure il rango della prelazione: sì che la scrittura in discorso non esprime, né riporta, uno autonomo e specifico patto da hoc; rivestendo, piuttosto, il ruolo di mera documentazione concretizzativa degli effetti tipici della struttura negoziale del pegno (c.d. forma ad regularitatem; valore negoziale autonomo possiederebbe, semmai, il patto con cui datore e creditore intendano escludere dall'ambito dell'operazione di pegno posta in essere l'effetto della prelazione).

La responsabilità della P.A.-committente nell’appalto di opere pubbliche

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3025 (Rel. Di Marzio)

In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cass. 12 dicembre 2016, n. 25408, tra le molte).

Ignorare l’esistenza della ctu costituisce “omesso esame di fatto storico”

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2736 (Rel. Rubino)

Se ignorare gli esiti di una c.t.u., perché implicitamente ritenuti non convincenti, è consentito e fa parte della facoltà del giudice di selezionare, dall'istruttoria, ai fini di richiamarli in sentenza, i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, smentire il fatto storico dell'essere stata espletata la consulenza mina la solidità della motivazione perché implicitamente dimostra che non è stato preso minimamente in considerazione, non perché non convincente, ma perché non si è neppure preso in considerazione il dato storico che essa sia stata effettuata, un elemento istruttorio di rilievo come la consulenza, attraverso il quale, unitamente alle altre risultanze istruttorie, il danneggiato intendeva provare la difettosità del prodotto utilizzato. Non è consentito quindi ignorare o a negare la consulenza come se, come fatto storico processuale, non si fosse mai verificato, andandosi incontro, diversamente, al vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o (nel nostro caso) dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass. n. 13399/2018).

Valida la notifica telematica all’indirizzo pec estratto da IPA

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 dicembre 2018, n. 7026 (est. P.G.N. Lotti)

Deve ritenersi che l'Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.
D'altra parte, l'amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi - a fronte di un suo inadempimento - dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.

Improcedibile il ricorso in Cassazione, ove non sono costituiti tutti gli intimati, senza deposito di attestazione di conformità autografa

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1911 (rel. M. Cigna)

La sesta sezione applica i principi enunciati dalle Sezioni Unite (n. 22438/2018) in relazione alla procedibilità del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di PEC:
1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. nel caso in cui il controricorrente, benché tardivamente costituitosi, depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23,comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli;
2) anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente; br> 3) qualora il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma di tale disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis, 380-bis.1. e 380-ter c.p.c.), dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile;
4) nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato, dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile;
5) nel caso in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23,comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini suindicati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994, dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile.

Danno patrimoniale futuro – Danno da cenestesi lavorativa
Danni riflessi ai prossimi congiunti – Danno morale parentale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1282 (rel. F. Fiecconi)

Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
(cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12572 del 22/05/2018, che ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del venticinque per cento riportata da una minore, aveva incrementato l'importo liquidato a titolo di danno biologico, in considerazione del pregiudizio da "cenestesi lavorativa" che la stessa avrebbe presumibilmente sofferto in futuro, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'incidenza della menomazione sul reddito che la stessa avrebbe presumibilmente conseguito).

Nell'ambito della discrezionalità che gli è propria, il Giudice del merito può escludere il danno parentale, ritenendo che , in mancanza di più specifiche allegazioni, la sofferenza nel vedere il proprio giovane familiare improvvisamente gravemente colpito e sofferente a causa dell'altrui grave negligenza, siano tutti fattori in grado di scatenare disagi, oneri e sofferenze condivise con quelle del proprio caro, non incidenti, nel rapporto familiare, oltre il livello di esigibilità connesso ai doveri di solidarietà familiare.
Sul punto occorre considerare che «Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato. » (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17058 del 11/07/2017).
Pertanto, ove manchi il supporto di una seppur minima allegazione, la mera titolarità di un rapporto familiare, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita della vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.