Litispendenza: condizioni di operatività

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3152

Non è sufficiente per configurare la litispendenza che le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cass. n. 19460 del 03/08/2017); pertanto, deve escludersi la litispendenza tra l'azione direttamente esercitata dal lavoratore infortunato per il riconoscimento del risarcimento del danno e l'azione di regresso esercitata dall'Inail, in quanto varia il petitum pur essendo identica la causa petendi (l'operatività della polizza in relazione all'infortunio).

Efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2983

Dal principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, «a contrario», che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma che, tuttavia il giudicato può, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, salvo che - ipotesi peraltro non ricorrente nella specie - il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (conf. Cass., 13/01/2011, n. 691; Cass., 02/12/2015, n. 24558).

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi : dies a quo della revocatoria fallimentare

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2984

In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, «secondo l'art. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario (...) "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento" (conf. Cass., Sez. I, sentenza n. 8539 del 2000; Cass., Sez. I, sentenza n. 26323 del 2006).

Necessarietà dell’appello incidentale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2991

L'appello incidentale è necessario, tra l'altro, quando "l'attore abbia vista rigettata totalmente [la propria domanda] con riferimento al bene della vita che ne era oggetto e, tuttavia, il percorso motivazionale (..) di rigetto sia risultante (..) da un iter non del tutto coincidente con quello (..) postulato dal convenuto" (Cass., Sez. un., 7700/16); la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., invece, sarà consentita solo quando le domande o le eccezioni già proposte al primo giudice siano state da questi "non accolte", "ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione e dunque senta che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione";

Contratti di gestione individuale di portafoglio e responsabilità contrattuale dell’intermediario

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2815

La qualificazione giuridica del contratto (quadro), intercorso tra le parti di questo giudizio, come gestione individuale di portafoglio titoli, e non, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, di collocamento dei titoli sui quali si è incentrata la contestazione dei ricorrenti, determina l'applicazione del peculiare regime della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi contenuta nell'art. 21 del T.U.F. e negli art. 25 e ss. del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e del regime dell'onus probandi stabilito nell'art. 23 del T.U.F.

La morte del rappresentante legale di un ente con personalità giuridica non determina l’interruzione del giudizio.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2817

La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro (Cass. 8584/1994,10534/1998,15735/2004).

Passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e sua opponibilità al fallimento

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2824 (v. anche in senso conforme: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2819)

In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di controllo del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione ed a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall.» (cfr. Cass. 18733/2017, 17865/2017, 16322/2017, 16177/2017, 16176/2017, 15953/2017, 14692/2017, 14691/2017, 14690/2017, 6595/2017, 6524/2017, 684/2017, 23392/2016, 16215/2015, 2112/2014, 1650/2014, specificamente riguardante un decreto ingiuntivo, reso con clausola di provvisoria esecuzione, non opposto e munito di decreto ex art. 647 cod. proc. civ. dopo il fallimento del debitore ivi ingiunto, 23202/2013, 28553/2011, 6198/2009).

Notificazione della sentenza alla parte che è anche procuratore e decorrenza del termine breve per impugnare

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2849

Sebbene sia esatto che in appello nessuna delle parti appellate si sia costituita, il che avrebbe imposto alla ricorrente di notificare il ricorso per cassazione alle parti personalmente, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma c.p.c. (salvo diversa dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della notifica della sentenza impugnata: v. Cass. nn. 4398/98 e 6810/02 e 2431/02), va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adìto, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell'art. 479 c.p.c. (Cass. nn. 13536/11 e 15176/00; conforme su fattispecie analoga, n. 3541/72). Principio, quest'ultimo, agevolmente estensibile alla notifica (non della sentenza, ma) del ricorso per cassazione. La valida notificazione del ricorso ad almeno una delle parti impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre (cfr. Cass. 5. U. n. 14124/10), riservando all'esito la decisione sul ricorso.

Cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio e determinazione del giudice competente per valore

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2850

In tema di competenza per valore, l'art. 12, primo comma, c.p.c. - secondo il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. nn. 2737/12, 21529/04 e 8958/98). Nella specie, essendo stata dedotta una causa di nullità del contratto, su cui il giudice di merito è chiamato a decidere con efficacia di giudicato trattandosi di questione pregiudiziale in senso logico, il valore della controversia va determinato avendo riguardo al valore dell'intero rapporto contrattuale.

Nuovi mezzi di prova indispensabili e loro ammissibilità nel giudizio d’Appello

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2854

L'art. 345 cod.proc.civ., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, (nel testo applicabile ratione temporis), va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione" (Cass., Sez. un., sentenza n. 8203 del 20/04/2005). E, come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 10790 del 2017 "[...] costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure, provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.” Questa ha avuto modo di puntualizzare che la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (Cass., Sez. III, sentenza n. 19608 del 27/08/2013).